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La progressiva
evoluzione e diffusione della tecnologia informatica ha
introdotto nell'ambito del diritto nuovi elementi degni di
tutela quali: il software, le banche dati e i dati in
esse contenuti, le opere multimediali e i nomi di dominio.
Infatti, l'attuale sviluppo tecnologico, che ha raggiunto
tutti i settori strategici della società, ha comportato
parallelamente una forte vulnerabilità della stessa e
conseguentemente l'esigenza di una sua tutela a più vasto
raggio che tenesse conto dei nuovi interessi da proteggere.
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Con il termine "computer crime" si intende un
qualsiasi reato che per la sua attuazione necessita dell'ausilio di
un computer. La collettività tende a considerare questa condotta
più fra gli atteggiamenti immorali che tra quelli
antinormativi e, diversamente dai reati tradizionali, l'agente, il
cosiddetto "computer criminal", non riceve una reazione
sociale marginalizzante o etichettante e quindi non è costretto a
rimettere in discussione la propria immagine e il proprio
comportamento. Le indagini criminologiche hanno delineato la figura
del criminale informatico che risulta essere un soggetto giovane,
nella maggior parte dei casi di sesso maschile, con una elevata
specializzazione tecnica.
Le principali tipologie di attacco del "computer
criminal" sono le seguenti:
- intrusioni informatiche con varie finalità;
- truffe a compagnie telefoniche;
- utilizzo della Rete per il traffico di pedofilia;
- duplicazione e traffico illecito di software;
- attentato alla Rete o a singoli sistemi tramite
virus;
- installazione e/o utilizzo di strumenti per intercettare,
registrare, impedire o modificare comunicazioni informatiche e
telematiche.
I crimini informatici sono
caratterizzati dalla dematerializzazione, dal superamento dell'idea
di territorio nazionale e dall'elevato livello di tecnologia. La
disciplina di questi reati è contenuta nella legge 547 del
1993 che ha operato delle modifiche nel codice penale, punendo
penalmente le più diffuse condotte criminose nel settore
informatico come l'accesso abusivo, il danneggiamento, la frode
informatica, il falso informatico, lo spionaggio, l'attentato ad
impianti di pubblica utilità, la detenzione e la diffusione abusiva
di codici d'accesso e la violenza sui beni informatici.
La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ratifica la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica
che ha rappresentato il primo accordo internazionale specifico su
questa tematica. L'approvazione di questa nuova Legge ha
rappresentato l'occasione per adeguare il Codice Penale in tema di
reati informatici dopo i contributi forniti dalla Legge 547/1993
che rappresentò il primo intervento oragnico in materia.
Le leggi
- Decreto Legislativo 15 gennaio 1992 n. 50: "Attuazione
della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali".
- Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 518: "Attuazione
della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore".
- Legge 23 dicembre 1993 n. 547: "Modificazioni ed
integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura
penale in tema di criminalità informatica".
- Direttiva UE 95/46/CE del 24 ottobre 1995: relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L'art. 32
della Direttiva ne prevede il recepimento da parte degli Stati
membri "al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla
sua adozione" (23 ottobre 1998).
- Legge 31 dicembre 1996 n. 675: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali".
- Decreto Legislativo del 22 maggio 1999 n. 185:
"Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza".
- Legge 18 marzo 2008 n. 48: "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
- Artt. dal 1469-bis al 1469-sexies del Codice Civile
riguardo alla normativa sulle clausole vessatorie nei contratti dei
consumatori.
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