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[d] La legge n. 363 del 24 dicembre 2003, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004, disciplina la sicurezza
nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da
fondo.
Si tratta di
una legge quadro che riprende ed attualizza le dieci regole di
comportamento deliberate nel 1967 dalla FIS (Federazione
Internazionale Sci). Regole che per tanto tempo hanno costituito
l'unica fonte di riferimento nel settore: dal rispetto degli altri
alla padronanza della velocità e scelta della direzione, dal
sorpasso in pista alle modalità di attraversamento delle piste e
degli incroci, dalla sosta sulle piste al comportamento da tenere
nel salire e discendere lungo una pista da sci, dal rispetto della
segnaletica all'assistenza agli infortunati.
La legge,
innanzitutto, attribuisce alle Regioni il compito di individuare le
aree sciabili attrezzate - in particolare, quelle a specifica
destinazione per la pratica delle attività con attrezzi: la slitta
e lo slittino - nonché le aree interdette, anche temporaneamente,
alla pratica dello snowboard.
Sui gestori di
queste aree, invece, ricade l'obbligo di assicurare il soccorso e
il trasporto degli infortunati lungo le piste che, in termini di
sicurezza, devono rispondere a quanto stabilito dalle Regioni.
Devono cioè provvedere, in particolar modo, alla loro ordinaria e
straordinaria manutenzione, all'installazione della
segnaletica (prevista dal Decreto 20 dicembre 2005
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per la presenza
di ostacoli o pericoli e per le condizioni del fondo.
Le segnalazioni
riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa - in
caso di pericolo o non agibilità - dovranno essere poste in modo
ben visibile al pubblico all'inizio della pista, nonché presso le
stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
Il
concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
però responsabili degli incidenti che si verificano nei percorsi
fuori pista sebbene serviti dagli impianti stessi.
La legge,
inoltre, contiene nuove norme di comportamento (riassunte
dal Decreto 20 dicembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti nel "Decalogo comportamentale dello
sciatore") per chi pratica lo sci alpino e lo snowboard,
anche se divertirsi in sicurezza e senza nuocere agli altri è da
sempre una questione di responsabilità e di rispetto.
In particolare,
i ragazzi di età inferiore ai 14 anni hanno l'obbligo di indossare
- a partire dal 1° gennaio 2005 - un casco protettivo omologato.
Nel caso contrario, la pena prevista è il pagamento di una somma da
30 a 150 euro e il sequestro del casco non omologato.
In generale, lo
sciatore (o lo snowboarder) deve tenere una condotta che,
in relazione alle caratteristiche della pista e della situazione
ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui. La
velocità, invece, deve essere particolarmente moderata nei tratti a
visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di
scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza
di principianti.
In tema di
precedenza, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che
gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a
valle; chi intende sorpassare un altro sciatore, invece, deve
assicurarsi di avere sufficiente spazio e visibilità. Il sorpasso
può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla
sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore
sorpassato. Negli incroci si deve dare la precedenza a chi proviene
da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. E nel caso di
scontro, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno sciatore
abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Chi
decide di fermarsi deve portarsi a bordo pista, evitando i passaggi
obbligati, la prossimità dei dossi o luoghi senza visibilità.
[d]In caso di caduta o di incidente, lo sciatore deve liberare
tempestivamente la pista portandosi ai suoi margini. Tutti hanno
l'obbligo di segnalare la presenza di un infortunato, e chiunque si
trovi davanti ad una persona in difficoltà e non presti
l'assistenza occorrente - ovvero non comunichi al gestore presso
qualunque stazione di chiamata l'avvenuto incidente - è soggetto al
pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro, salvo che il fatto non
ricada in un'ipotesi penale.
È vietato
percorrere a piedi le piste, se non per casi di urgente necessità e
tenendosi comunque ai bordi. Ai mezzi meccanici adibiti al servizio
e alla manutenzione delle piste e degli impianti è, invece, vietato
accedervi durante il loro orario di apertura (anche qui salvo,
ovviamente, i casi di necessità ed urgenza ma, comunque, sempre con
l'utilizzo degli appositi congegni di segnalazione luminosa e
acustica).
Infine, chi
pratica lo scialpinismo deve munirsi di appositi sistemi
elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso, laddove
per condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi
di valanghe.
Oltre a queste,
le Regioni e i Comuni, comunque, possono adottare ulteriori
prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo
delle piste e degli impianti.
Ferma restando
la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la nuova legge
prevede che saranno l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il
Corpo Forestale dello Stato, e il Corpo della Guardia di Finanza,
nonché i corpi di polizia locale, a provvedere, nel corso del
servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, al
controllo dell'osservanza delle disposizioni della legge e ad
irrogare le relative sanzioni nei confronti degli utenti
inadempienti. La legge prevede che le contestazioni relative alla
violazione della disposizione sulla condotta da tenere sulle piste
avvengano, di norma, su segnalazione dei maestri di
sci. |