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Il Garante ha chiarito che
inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del
destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se
sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una
norma penale e il fatto può essere denunciato all'autorità
giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la
reclusione. La normativa sulla privacy non permette di utilizzare
indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a
scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di
indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l'indirizzo
fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per
chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.
Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e
promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve
tenere presente che:
- è necessario il consenso informato del destinatario. Gli
indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano
essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di
utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l'invio di
messaggi pubblicitari. In particolare, i dati di chi partecipa a
newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica
di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati
pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini
istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono "pubblici"
nel senso corrente del termine;
- il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono
formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza
verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi
pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l'invio dei
messaggi;
- il consenso del destinatario deve essere chiesto prima
dell'invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per
i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque
la regole dell'opt-in, cioè
dell'accettazione preventiva di chi riceve le
e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);
- non è ammesso l'invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè
senza l'indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di
coordinate veritiere. E' comunque opportuno indicare nell'oggetto
del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale;
- chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la
possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa
sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte
dei dati, cancellazione dei dati dall'archivio etc.);
- chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è
tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella
banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso
all'invio di materiale pubblicitario;
- la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere
e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette "black
list") non deve comportare oneri per gli
interessati.
Pertanto, coloro che sono vittima di
un'attività di spamming a fini di profitto possono presentare la
relativa denuncia presentandosi personalmente presso qualsiasi
Stazione carabinieri o Commissariato della Polizia di
Stato. |