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L'attività di
videosorveglianza è particolarmente invasiva. Per questo motivo il
Garante per la Privacy ha fissato alcuni principi che devono essere
sempre rispettati.
Principio di liceità: La videosorveglianza deve
avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di
protezione dei dati personali, di quanto prescritto da altre
disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di
apparecchi audiovisivi.
Principio di necessità: va escluso ogni uso
superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze.
Principio di proporzionalità: gli impianti di
videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure
siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio
presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o
attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali
non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad
esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di
apparenza o di "prestigio".
Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni,
anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare
parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da
parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli
ingressi, abilitazioni agli ingressi.
Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno
complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener
conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia
diversi legittimi interessi.
La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d.
principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali
apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del
trattamento.
Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono
essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il
titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.
I soggetti pubblici e privati non possono assumere quale scopo
della videosorveglianza finalità di sicurezza pubblica, prevenzione
o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi
giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a Forze Armate o di
Polizia.
In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e
rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso
adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico
(fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta
da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità
generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano
incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e
legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono
essere correttamente riportate nell'informativa.
La videosorveglianza da
parte di soggetti pubblici
Un soggetto pubblico può effettuare
attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per
svolgere funzioni istituzionali. Anche quando
un'amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica
sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve
comunque ricorrere un'esigenza effettiva e
proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti.
Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare
videosorveglianza d'intere aree cittadine.
Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su
alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e
sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine
di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di
depositare sacchetti dell'immondizia, etc.
La videosorveglianza da
parte di soggetti privati
Si possono installare telecamere
senza il consenso degli interessati, sulla base
delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende
rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo
a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo,
prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc..
Le riprese di aree condominiali da parte di più
proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti
sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni
di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni.
L'installazione da parte di singoli condomini richiede comunque
l'adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di
propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le
abitazioni di altri condomini, ecc.. I videocitofoni sono ammessi
per finalità identificative dei visitatori.
Durata dell'eventuale
conservazione
In applicazione del principio di
proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei
dati deve essere commisurata al grado d'indispensabilità e per il
solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la
finalità perseguita.
La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo,
alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui
si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa
dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche
(mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività
svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi
come le banche può risultare giustificata l'esigenza di
identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una
rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati,
che non può comunque superare la settimana.
L'informativa

Gli interessati devono essere
informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona
videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; ciò anche nei casi
di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti,
manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie (attraverso
web cam).
L'informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice anche
con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Tuttavia il
Garante ha individuato un modello semplificato di informativa
"minima", riportato nel fac-simile di
fianco. |