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Il DPR n. 445 del 2000 è
stato predisposto per raccogliere e coordinare le numerose
disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di
documentazione amministrativa, nell'intento specifico di
facilitarne la consultazione e di favorirne un'interpretazione
univoca.
Il suddetto testo normativo stabilisce all'art. 35, comma 2,
l'equipollenza dei documenti di riconoscimento con il documento
d'identità per eccellenza: la carta d'identità. "Sono
equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi,
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato".
Di seguito, vengono illustrati i principali documenti
amministrativi di pubblica utilità con l'indicazione dell'Ente
pubblico che li rilascia e delle modalità di richiesta. Per
informazioni più specifiche e dettagliate si rimanda
ai link segnalati nella colonna di destra di questa
pagina.
Il passaporto è un documento valido per l'espatrio
verso tutti i Paesi riconosciuti dall'Italia e può essere ottenuto
da tutti i cittadini della Repubblica. La domanda per il
rilascio/rinnovo del passaporto può essere presentata presso la
Questura o il Commissariato di P.S. del luogo di residenza o presso
il Comando della Stazione Carabinieri o il Comune di residenza.
All'estero, il passaporto è rilasciato dalle Rappresentanze
diplomatiche e consolari. Il passaporto ha una validità di dieci
anni ed entro i sei mesi successivi alla scadenza può essere
rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello di
dieci anni.
La carta di
identità è un documento di
identificazione personale, che può essere utilizzato in Italia da
tutti i cittadini, italiani e stranieri se muniti di permesso di
soggiorno, residenti sul territorio nazionale. Può essere valida
per l'espatrio, qualora il richiedente riunisca i necessari
requisiti, per tutti i Paesi europei aderenti agli accordi di
Schengen nonché per tutti quei Paesi con cui sono in vigore
particolari accordi di reciprocità.
[d]
Viene rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, presentandosi
di persona presso l'ufficio carte di identità. Ha una validità di
cinque anni, dopo i quali può essere rinnovata. Dal 2010 la carta
d'identità avrà una durata di dieci anni e dovrà essere munita
anche delle impronte digitali della persona a cui si riferisce. La
richiesta per il rinnovo deve essere inoltrata 180 giorni prima
della scadenza. Per avere informazioni più dettagliate sulla
procedura di rilascio occorre rivolgersi all'ufficio anagrafe del
proprio comune di residenza oppure visitare il sito relativo ove
esistente.
E' in via di sperimentazione la
distribuzione delle nuove carte elettroniche che
riguarderà, nella fase di avvio, i 156 comuni autorizzati dal
Ministero dell'Interno. Si tratta di enti locali a varia
consistenza demografica, tra i quali figurano i grandi comuni di
Milano, Roma, Genova , Napoli, Bari, Torino, Venezia e Bologna ed
altri 30 capoluoghi di provincia, comprese le "giovani" province di
Rimini, Biella e Prato.
[d]Nella Carta d'Identità Elettronica non sono inseriti
solamente i dati personali ed il codice fiscale ma anche
l'indicazione del gruppo sanguigno nonché le opzioni di carattere
sanitario previste dalla legge.
Il documento potrà contenere anche altre informazioni: quelle
necessarie per generare la chiave biometrica e quelle occorrenti
per la firma digitale nonchè i dati relativi alla certificazione
elettorale.
Sarà, inoltre, possibile anche la sua utilizzazione per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, previe intese tra gli enti interessati e
gli intermediari incaricati dei pagamenti.
La nuova carta conterrà tutti i dati prima inseriti nei certificati
di nascita, di residenza, di stato civile, di cittadinanza, nello
stato di famiglia e potrà riportare tutti gli elementi relativi ai
titoli di studio, all'iscrizione agli ordini professionali, alla
posizione rispetto agli obblighi militari, ai numeri identificativi
di anagrafe tributaria ed all'appartenenza ad associazioni di
qualsiasi tipo.
Il codice fiscale è
lo strumento di identificazione dei contribuenti nei rapporti con
il fisco. Garantisce da errori nell'attribuzione dei redditi e
consente lo scambio delle informazioni tra le banche dati delle
diverse amministrazioni.
Il codice fiscale è attribuito dall'Anagrafe tributaria a tutti i
cittadini e, da qualche tempo, è rilasciato dai Comuni anche ai
neonati, al momento dell'iscrizione all'anagrafe per consentire
subito la loro iscrizione all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di
competenza territoriale.
La patente di guida
è una abilitazione che consente di guidare un veicolo
corrispondente alla categoria per la quale la patente è stata
rilasciata. La domanda per il rilascio o il rinnovo deve essere
inoltrata all'ufficio della Motorizzazione Civile Trasporti Civili
(MCTC) compente per territorio di residenza. Dal 2009 nell'ambito
della visita medica per ottenere la patente, sarà obbligatorio
effettuare un test antidroga e alcool. In caso di esito positivo la
patente non verrà concessa.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri si distinguono
3 diverse situazioni:
- Cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea. Le patenti
di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono
equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane;
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ma con
accordi sulla conversione di patenti. I conducenti di uno Stato
estero non appartenente all'Unione Europea, ma che abbia firmato
accordi in merito con l'Italia, può guidare in Italia se provvisto
di Patente Internazionale. Nel caso in cui desideri acquisire la
residenza anagrafica in Italia o se risieda in Italia da più di un
anno, deve convertire la patente in italiana;
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea senza
accordi sulla conversione di patenti.
Se si appartiene a quella categoria
di cittadini di Paesi che non abbiano firmato accordi con l'Italia
occorre guidare in Italia provvisti della propria o della Patente
Internazionale. Se si soggiorna in Italia da oltre un anno, occorre
chiedere la residenza e prendere la patente italiana, vale a dire
che è necessario sostenere di nuovo gli esami teorici e pratici per
conseguirla (se non si conosce bene l'italiano, si può optare per
l'esame teorico orale).
La patente
nautica è l'abilitazione alla navigazione con natanti e
imbarcazioni con determinate caratteristiche.
[d] Può essere utilizzata anche come documento di
riconoscimento personale. Ci sono tre tipi di patente:
- per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque
interne e nelle acque marittime, entro 6 miglia dalla costa con
motori con determinate caratteristiche di potenza e
cilindrata;
- per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla
costa, indipendentemente dalla motorizzazione;
- per navi da diporto.
Le patenti vengono rilasciate, dopo
il superamento di specifici esami, dagli Uffici Circondariali
Marittimi, dalle Capitanerie di porto e dagli uffici provinciali
della MCTC per l'abilitazione alla navigazione entro 12 miglia
dalla costa, dalle Capitanerie di porto e dagli Uffici
Circondariali Marittimi per le patenti senza limiti di
navigazione.
Con la pubblicazione del D.Lgs 19/12/2002, n. 297, con le
disposizioni modificate del D.lgs n.181/2000, in vigore dal
30/01/2003, è stata avviata la riforma del collocamento, che
prevede che a decorrere dal 1° febbraio 2003 il libretto
del lavoro, e quindi le liste di collocamento, siano
abrogati. Tutto questo viene sostituito dalla scheda
anagrafica dei lavoratori. In questo modo le aziende
possono assumere direttamente i lavoratori, con l'obbligo però di
dare immediata comunicazione al centro per l'impiego. Chi invece è
in cerca di occupazione, potrà rivolgersi direttamente al centro
per l'impiego, che provvederà ad inserirli nel proprio archivio per
soddisfare le richieste dei lavoratori.
La tessera
sanitaria, invece, è il documento di base che serve ad
ogni cittadino per accedere alle prestazioni sanitarie pubbliche e
private convenzionate. Attesta la scelta del medico curante o del
pediatra e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Devono
disporre della tessera sanitaria: tutti i cittadini residenti
compresi quelli temporaneamente residenti nel territorio della ASL
di appartenenza (sono residenti tutti coloro che, per ragioni di
studio o di lavoro, vi dimorano per un periodo non superiore ad un
anno).
Sul sito, ove esistente, della vostra ASL competente per
territorio, potete trovare la procedura dettagliata con la
documentazione relativa per la richiesta della tessera
sanitaria.
Dal 1° novembre 2004 il retro della tessera sanitaria nazionale è
occupato dalla Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM) che generalmente è rilasciata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze anche se, in alcuni casi,
può essere emessa anche dalla Regione come avviene per la
Lombardia. La TEAM consente ad ogni cittadino europeo di accedere
alle cure "medicalmente necessarie" negli Stati dell'Unione Europea
alle stesse condizioni dei residenti ma non può essere utilizzata
per l'erogazione all'estero di cure di altissima specializzazione o
programmate.
Le autorizzazioni di Polizia
Amministrativa sono necessarie:
[ d]
-
per lo svolgimento, in luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico, di spettacoli o
trattenimenti di vario genere (concerti, intrattenimenti danzanti,
circhi, giostre ed altre attività di spettacolo viaggiante,
ecc...);
-
per l'apertura di locali di
pubblico spettacolo (scuole di danza, sala da ballo, cabaret, night
club, ecc...);
-
per l'apertura di esercizi
pubblici diversi da quelli di somministrazione di alimenti o
bevande (sale giochi, rimesse di autoveicoli, noleggi, strutture
ricettive, ecc...);
-
per l'attività di distribuzione
e/o gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed
elettronici da gioco, installati all'interno di tutti gli esercizi
pubblici o di circoli privati;
- per il commercio di cose antiche o usate.
Le autorizzazioni di polizia devono
essere richieste presso le Unità di Direzione Municipale del
proprio comune di residenza. |