La denuncia è obbligatoria, e la sua omissione
comporta l'applicazione di sanzioni penali, nei seguenti
casi:
- per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un
delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge
prevede la pena dell'ergastolo (art. 364 c.p.);
- per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o
alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 c.p.
ora sanzionato in via amministrativa);
- per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque
ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne
la provenienza (art. 709 c.p.);
- per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano
materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di
qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti
di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
- per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento
di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20
comma 3 Legge 18 aprile 1975, n. 110). Si aggiunga infine che
chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne
immediatamente il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica
Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri
(art. 20 comma 5 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
- per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti
dal CONI e dall'UNIRE) che nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per
maggiori dettagli artt. 1 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n.
401).
In particolare, poi, la denuncia è obbligatoria per chiunque,
essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e
circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di
persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) (tra i fatti e le
circostanze rientrano, ad esempio, la notizia del sequestro, le
informazioni sulla richiesta e il pagamento del "riscatto", le
circostanze utili per la individuazione e la cattura dei colpevoli
ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 D.L. 15/1/1991, n. 8
conv. con modif. nella L. 15/3/1991, n. 82). Non è punibile però
chi ha omesso o ritardato di riferire "in favore del prossimo
congiunto" (art. 3 comma 2 D.L. cit.). |