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Denuncia
La denuncia da parte dei
privati è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza
dell'autorità - pubblico ministero o ufficiale di polizia
giudiziaria (e non anche un agente) - un reato perseguibile
d'ufficio del quale ha notizia.
Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è
obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge.
La denuncia può essere presentata in forma orale o
scritta. Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria -
o il pubblico ministero - redige verbale, mentre nel secondo l'atto
dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore
legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un
contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla
semplice esposizione del fatto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun
termine per la sua presentazione, mentre nei casi di
denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine
entro il quale essa deve essere fatta.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere
attestazione della ricezione.
Querela
La querela è la dichiarazione
con la quale - personalmente o a mezzo di procuratore speciale - la
persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede
espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla
legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non
debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela
configura una condizione di procedibilità, ma
contestualmente contiene l'informazione sul fatto-reato.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al
pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o,
all'estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica,
può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in
piego raccomandato.
L'Autorità che riceve la querela deve provvedere
all'attestazione della data e del luogo della presentazione,
alla identificazione della persona che propone la querela ed alla
trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero (art.
347 c.p.p.).
Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto
dell'atto di querela. E' sufficiente, ma anche essenziale, che
oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali
notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla
querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si
proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il
colpevole.
Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne
l'attestazione di ricezione (art. 107 att.).
Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o
consente l'arresto (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3), la
querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un
agente - anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria - presente
nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione
di querela.
Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena
di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che
costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di
delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo
poiché, per questa, si procede d'ufficio - o atti sessuali con
minorenne: artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies
comma 2 c.p.).
Si può rinunciare al diritto di proporre querela.
La rinuncia può essere espressa (atto redatto in forma scritta) o
tacita (compimento di fatti incompatibili con la volontà di
querelarsi) ed implica la perdita del diritto di proporre querela
(art. 339).
La rinuncia al diritto di proporre querela è un atto preventivo in
quanto presuppone che la querela non sia stata presentata. Se la
querela è stata presentata può però provvedersi alla sua revoca. La
revoca della querela prende il nome di remissione.
La remissione è, dunque, l'atto con cui la persona offesa o
chi la rappresenta propone la revoca della querela.
Per essere efficace (e produrre l'estinzione del reato - art.
152 c.p.), la remissione deve però essere accettata. Anche per
questo motivo la remissione si differenzia dalla denuncia che
invece è un atto unilaterale. Poiché la persona querelata ha
interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la
sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato,
la remissione non produce effetto se il querelato l'ha
espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 c.p.).
Istanza di
procedimento
L'istanza di procedimento è la
domanda, presentata al P.M. o alla P.G. o anche ad un agente
consolare all'estero, con la quale la persona offesa di taluni
delitti comuni (cioè non politici: art. 8 c. 3 c.p.)
commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (e che se
fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero
perseguiti d'ufficio: artt. 9 co. 2 e 10 co. 1 c.p.) chiede
che si proceda nei confronti dell'autore del fatto.
L'istanza è irrevocabile e rappresenta una condizione di
procedibilità: in sua assenza infatti per quel reato non
potrebbe celebrarsi alcun processo.
L'istanza può essere presentata entro 3 mesi dalla ricezione della
notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza del
colpevole sul territorio dello Stato.
Esposto
L'esposto è l'atto col quale si
richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per
mediare dissidi privati tra le parti in contesa.
Alla composizione bonaria della lite, l'Autorità di P.S. provvede a
mezzo degli Ufficiali di P.S. (appartenenti al ruolo dei
dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei
Carabinieri), i quali redigono verbale che può essere prodotto in
giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta.
Qualora dai fatti si configuri un reato, l'Ufficiale di P.S., se il
fatto è perseguibile d'ufficio, deve informare l'Autorità
giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela
può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della
vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del
diritto di querela. |