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La società attuale vede, in numero sempre crescente, persone in
sovrappeso. E' noto che la "situazione" comincia a manifestarsi in
maniera subdola e lenta, causata da una dieta scorretta e dalla
mancata attività fisica.
Sono molti coloro che pensano di risolvere il problema in modo
sbrigativo, seguendo diete irrazionali, molto spesso attirati dallo
"specchietto" tentatore dei farmaci oppure dei tanti prodotti che
vantano risultati infallibili, ma che in effetti non possono
risolvere il complesso problema dell'obesità.
I rimedi in voga, come le tisane e gli altri prodotti venduti in
erboristeria, sono da considerarsi quasi del tutto inutili poichè
non hanno alle spalle una documentata attività comprovata
scientificamente.
I farmaci anoressizzanti (che fanno perdere l'appetito) sono
estremamente pericolosi per la salute, mentre le specialità
farmaceutiche e le preparazioni magistrali contenenti
fendimetrazina e anfrepramone (dietilpropione), da sole o in
associazione, possono essere utilizzate per far perdere il peso
solo su presentazione di ricetta non ripetibile ed in associazione
alla presentazione contestuale di un piano generale di trattamento
del paziente compilato da un medico specializzato in scienza
dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o
dietologia o medicina interna.
Per coloro i quali si rivolgono ai medici si
consiglia di:
- verificare che operi in uno studio o ambulatorio medico
autorizzato;
- accertare che la persona che esegue la diagnosi e la
prescrizione dei farmaci sia un medico specialista, come sopra
indicato. Nei casi sospetti, per tutelarsi, basta una telefonata
all'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri;
- controllare che la prescrizione di medicinali consentiti
avvenga nelle seguenti forme:
• redatta su ricetta non ripetibile (ovvero utilizzabili una sola
volta);
• sia accompagnata da un piano terapeutico personalizzato
contenente le seguenti indicazioni: nome e cognome del
paziente; data di compilazione; indicazione del nome e della
confezione della specialità medicinale; dichiarazione del medico
sotto la propria responsabilità che all'inizio del trattamento
l'indice di massa corporea era maggiore o uguale a 30
kg./
m2; dose giornaliera e durata della terapia che
non può superare in alcun caso i tre mesi; nome, cognome, indirizzo
e firma del medico con indicazione della specializzazione
posseduta.
Il farmacista ha l'obbligo di:
- apporre sul piano terapeutico la data della dispensazione ed il
prezzo applicato;
- riconsegnare il piano terapeutico al cliente;
- trattenere la ricetta dopo averla datata timbrata e
prezzata;
- non provvedere a nuove dispensazione qualora non sia
intercorso, in base alla posologia prescritta, il periodo di tempo
previsto per l'assunzione delle unità posologiche contenute
nell'ultima confezione dispensata.
I prodotti cosmetici
I Carabinieri dei NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità)
svolgono un'attività di controllo anche nell'ambito dei prodotti
cosmetici. Categoria di prodotti questa, che rappresenta un settore
in forte espansione.
Per la legge italiana i "prodotti cosmetici" sono le sostanze e le
preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate
sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle
mucose della bocca, allo scopo di pulirli, profumarli, modificarne
l'aspetto, proteggerli o mantenerli in buono stato.
Tali prodotti, possono essere immessi sul mercato riportando
obbligatoriamente, in lingua italiana, indicazioni quali:
- l'elenco degli ingredienti;
- le modalità d'impiego;
- il luogo di produzione;
- e la durata massima relativa alla data d'apertura.
Le irregolarità nelle indicazioni in etichetta e sulla
confezione determinano l'applicazione di sanzioni pecuniarie,
nonché il ritiro dal commercio del prodotto.
A volte, i cosmetici presentano altre caratteristiche
merceologiche, ad esempio:
- il dentifricio è considerato un cosmetico, a meno che la sua
funzione non sia qualificabile come medicinale;
- un prodotto contro la calvizie, rientra nella definizione di
cosmetico, se viene applicato sulla superficie esterna del corpo,
rientra invece nella definizione di medicinale se viene presentato
come "in grado di modificare le funzioni
fisiologiche".
I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non
possono vantare attività medicinali.
Fonti normative:
- L.713/1986;
- D.M. 18.09.1997.
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