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In commercio potete trovare i
seguenti tipi di farina:
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farina di grano tenero:
prodotto ottenuto dalla macinazione ed abburramento del grano
tenero che a seconda delle caratteristiche può essere dei seguenti
tipi: 00 - 0 - 1 - 2 - integrale;
-
semola di grano duro o
semola: prodotto ottenuto dalla macinazione ed abburramento del
grano duro;
-
semolato di grano duro o
semolato: prodotto ottenuto dalla macinazione ed
abburramento del grano duro, dopo l'estrazione della
semola.
Negli sfarinati è vietata l'aggiunta
di qualsiasi sostanza o additivo.
PANE
Per pane si intende il prodotto
ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata
preparata con
gli sfarinati di grano, acqua e lievito con o senza l'aggiunta
di sale.
[d]
Se cotto parzialmente deve essere venduto in confezioni
singole.
Se precotto e surgelato deve riportare, oltre a tutte
le altre indicazioni, la menzione "surgelato".
I vari tipi di pane esistenti in
commercio prendono la denominazione dal tipo di farina con cui sono
stati prodotti. Per cui si ha il "pane di tipo 00", "il
pane di tipo 0", pane integrale e così via.
I diversi tipi di pane devono essere venduti in scomparti separati
con un cartellino indicante il tipo ed il relativo prezzo.
Non sono consentiti additivi.
Il pane speciale è un pane
nel quale è stato impiegato burro, olio di oliva, strutto, latte,
mosto d'uva, uve passe, fichi olive, anice origano, zucca, miele,
sesamo, malto, e cumino. Il pane speciale deve essere messo in
vendita con l'indicazione degli ingredienti aggiunti e con
denominazione "pane al..".
PASTA
In base alla normativa nazionale in
Italia la pasta deve essere prodotta esclusivamente con semola di
grano duro ed acqua o con semolato di grano duro ed acqua ed
assumono rispettivamente la denominazione di "pasta di semola di
grano duro" e "pasta di semolato di grano duro".
Paste
speciali
[d]
Per paste speciali si intendono le
paste contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di
grano tenero, (carni, latte e derivati, pesce, oviprodotti, grassi,
zuccheri, verdure, condimenti, aromi, spezie) rispondenti alle
norme igienico-sanitarie.
Le paste speciali devono essere poste in vendita con la
denominazione "pasta di semola di grano duro", completata
dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più
ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
Pasta all'uovo
La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e
almeno con quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un
peso complessivo non inferiore a 200 grammi di uovo per ogni Kg di
semola. Le uova possono essere sostituite da una corrispondente
quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova
intere di gallina.
Detta pasta deve essere posta in vendita con la denominazione
"pasta all'uovo" e deve avere le caratteristiche di umidità
massima, contenute in ceneri, proteine ed acidità specificatamente
previste dalla legge.
Paste alimentari
fresche
E' consentita la produzione di paste alimentari fresche, anche con
l'impiego di farine di grano tenero. L'acidità non deve superare il
limite di 6°.
Le paste alimentari fresche poste in vendita allo stato sfuso,
devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a
temperatura non superiore a + 4°C, con tolleranza di 3°C durante il
trasporto, e di 2° negli altri casi. Durante il trasporto dal luogo
di produzione al punto di vendita devono essere contenute in
imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino
un'adeguata protezione dagli ambienti esterni e che rechino la
dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". La durabilità non può
essere superiore a giorni 5 dalla data di produzione.
Altri tipi di paste
E' possibile rinvenire in commercio, paste alimentari di
importazione prodotte con sfarinati di grano tenero o miste di
sfarinati di grano tenero e di grano duro.
Si tratta di paste alimentari legalmente prodotti negli altri stati
membri della comunità economica che per effetto della libera
circolazione delle merci in ambito CE possono essere vendute anche
sul territorio nazionale. Esse però sulle confezioni devono
riportare chiaramente le indicazioni relative agli sfarinati
impiegati.
Principali frodi
- Vendita di pane a pezzi e non a peso.
- Vendita di pane non completamente cotto, quindi più pesante per
il tenore di unidità superiore ai limiti prescritti.
- Vendita di pane speciale con l'impiego di grassi diversi da
quelli consentiti.
- Vendita di pasta di semola di grano duro ottenuta con la
miscelazione di sfarinati di grano tenero.
Consigli utili per il
consumatore
- Acquistate il pane sempre in esercizi autorizzati e pretendete
che sia indicata la denominazione ed il relativo prezzo. La
vendita del pane in forma ambulante è vietata.
- Diffidate dall'acquisto del pane con le modalità del "self
service" se non confezionato singolarmente.
- Per le paste alimentari secche ponete l'attenzione sulla
integrità delle confezioni che devono essere originali, chiuse. La
data di scadenza o il termine di conservazione (T.M.C.) non devono
essere superati.
- Per l'acquisto di pasta alimentare fresca, sia essa farcita o
non, verificate il rispetto delle più comuni norme igieniche dei
locali di produzione e vendita e del personale
addetto.
Fonti normative
- L. 04.07.1967 n. 580 (Pane);
- L. comunitaria 24 aprile 1998, n. 128;
- D.P.R. 09.02.2001 n. 187 (Sfarinati e paste alimentari);
- D. Interministeriale del 26 aprile 2002 concernente la
revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari;
- D.Lgs. 8.02.2006 n.114;
- D.M. 17.11.2006.
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