|
|
Armi: parliamone
Vademecum
-
Chiunque detiene armi,
munizioni o materie esplodenti deve farne immediata denuncia
all'autorità di P.S. (Ufficio locale di P.S. o in mancanza, Comando
Carabinieri). L'obbligo della denuncia vige anche nel caso di
locazione e comodato (solo armi sportive o da caccia), a seguito di
cessione gratuita, e per gli eredi da successione per mortis causa.
Poichè la denuncia deve essere immediata , il ritardo può
equivalere alla sua mancanza. Vedi art. 38 T.U.L.P.S. - art. 22
Legge n. 110/75 - sent. Cass. sez I 29.04 1992 e 13.10.1981. La
detenzione, il porto e l'acquisto di armi da guerra, parti di esse
nonchè il relativo munizionamento è sempre
vietato.
- Non vi è alcuna normativa che impone di detenere le
proprie armi nel luogo di residenza, per cui è lecito detenerle
anche in posti diversi purchè adeguatamente custodite e
regolarmente denunciate presso l'Ufficio di P.S. competente per
territorio.
- L'obbligo di denuncia viene meno soltanto se le armi sono
completamente inefficienti, ossia quando hanno perduto
completamente le proprie caratteristiche funzionali, mentre devono
comunque essere regolarmente denunciate se presentano soltanto dei
semplici "difetti di funzionamento" che ne compromettono solo in
parte l'efficienza e siano riparabili.
- Il porto delle armi comuni da sparo e delle
armi proprie al di fuori della propria abitazione (delle
quali quindi sia stata denunciata la detenzione) è consentito al
privato solo se munito della relativa licenza rilasciata, a seconda
della tipologia, dal Prefetto o dal Questore della provincia di
residenza.
- Esiste il divieto del porto fuori dalla propria
abitazione o delle relative pertinenze delle armi improprie
e, senza giustificato motivo (es. coltelli da macellaio, arnesi
da carpentiere, da falegname, etc.). Invece è sempre vietato il
porto di strumenti la cui naturale destinazione è l'offesa quali
noccoliere, sfollagente , mazze ferrate etc. Vedi art. 585 C.P.
- art. 4 legge n. 110/75.
- In assenza della licenza di porto, il trasporto di armi
e di materiale esplodente è consentito solo previa
autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S.. Durante le
operazioni di trasferimento da un luogo all'altro l'arma scarica
non dovrà essere suscettibile di pronta utilizzazione e dovrà
essere riposta all'interno di una apposita custodia (vedi art.
34 T.U.L.P.S. - art. 50 Reg. T.U.L.P.S. - art. 97 Reg.
T.U.L.P.S.).
- Previa denuncia all'Autorità di P.S., è ammessa la detenzione
al più di tre armi comuni da sparo, sei se di tipo sportivo
(non c'è invece un limite nel numero di fucili da caccia
detenibili). Chi supera tali limiti viene considerato
collezionista ed ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione
alla collezione al Questore per ciascuna arma, anche se ognuna già
distintamente denunciata (è invece sempre vietato il
collezionismo
del munizionamento).
d]
- E' vietato alterare le armi comuni da sparo, per aumentarne
l'efficacia e l'offensività, così come il porto delle c.d. armi
clandestine, ovvero quelle non catalogate nel relativo Catalogo
Nazionale e quelle sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di
immatricolazione (es. una pistola con la matricola abrasa).
- E' vietata la vendita o l'acquisto delle armi comuni da sparo
per corrispondenza.
- "La custodia delle armi...deve essere assicurata con
ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" recita
l'art. 20 della legge 110/1975. Per esempio, quando l'arma o
del materiale esplodente sono detenuti in una privata abitazione è
doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso
a chi non è autorizzato.
- In caso di smarrimento o furto di armi, parti di esse o
di esplosivi, così come nel caso di rinvenimento, occorre
farne immediata denuncia al più vicino ufficio di pubblica
sicurezza oppure, dove questo manchi, al più vicino comando
dell'Arma.
|
|
|
|