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Questo spazio propone un
vademecum, basato sulle domande che ci vengono più spesso
rivolte in tema di porto, detenzione, manutenzione e custodia delle
armi.
Delle armi può essere data una
definizione tecnica ovvero una giuridica.
Sotto il profilo strettamente
tecnico, per arma deve intendersi qualunque strumento atto
ad offendere, per sua destinazione naturale (armi proprie) o per le
modalità di impiego (armi improprie). Le "armi proprie" sono
quelle da fuoco (pistola, fucile, etc.), da getto (lancia, arco,
etc.), da taglio o da punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche
o chimiche (in ragione degli aggressivi in esse contenuti), i
congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, bombe
incendiarie, etc.). Nella categoria delle "armi improprie",
invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le sfere
metalliche, etc.
La definizione giuridica, invece, è quella che si desume dal
combinato disposto delle norme del Cod. Pen. (artt. 585 e 704) e
del t.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
(art.30), della legislazione vigente in materia ed in particolare
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Sotto questo aspetto è possibile
operare la seguente distinzione:
- ai sensi dell'art. 585 del c.p., agli effetti della Legge
penale, per armi si intendono: quelle da sparo e tutte le altre la
cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
Agli effetti delle contravvenzioni
concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e
l'incolumità individuale (artt. 695-703 c.p.), ai sensi dell'art.
704 del c.p., per armi si intendono:
-
quelle indicate nel n.1 cpv.
dell'art. 585 c.p.;
-
le bombe, qualsiasi macchina o
involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o
accecanti.
Ai sensi dell'art. 30 del t.u.l.p.s.
per armi si intendono:
-
le armi proprie, cioè quelle da
sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa
della persona;
-
le bombe, qualsiasi macchina o
involucro contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o
accecanti.
Varie sono le classificazioni
sui diversi tipi di arma.
Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della
legge 110/75, "sono da guerra le armi di ogni specie che per
la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere
destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per
l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di
esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di
qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o
incendiari".
"Sono invece armi tipo guerra quelle che pur non rientrando
tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento
delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico
per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano delle
caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da
guerra" (art. 1, 2° comma, legge 110/75).
Rientrano tra le armi comuni da
sparo ai sensi dell'art. 2, 1° comma della legge 110/75:
- "i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima
liscia;
- i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento
successivo con azione manuale;
- i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
- i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima
rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico;
- i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione
anulare, purché non a funzionamento automatico;
- le rivoltelle a rotazione;
- le pistole a funzionamento semiautomatico;
- le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori
al 1890;
Sono altresì armi comuni da sparo i
fucili e le carabine che, pur potendosi prestare
[d] all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino
specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di
caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli
strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la Commissione
consultiva di cui all'art. 6, comma 1 della legge 110/75 escluda,
in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare
offesa alla persona".
Si considerano armi per uso sportivo
(legge 25 marzo 1986, n. 85):
- quelle riconosciute dal Ministero dell'Interno, su conforme
parere della Commissione consultiva centrale delle armi;
- quelle, sia lunghe sia corte che, per le loro caratteristiche
strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico
impiego nelle attività sportive (art. 2).
A norma dell'art. 4, comma 1 della
legge 110/75 sono definite armi comuni non da sparo:
- le armi bianche: strumenti da punta o da taglio (pugnali,
baionette, coltelli, spade);
- gli strumenti per i quali sussiste un divieto assoluto di porto
(mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere);
- bastoni animati.
La definizione di armi
giocattolo si desume dal contenuto dell'art. 5, comma 1 della
legge 110/75, così come modificato dalla legge 21 febbraio 1990 n.
36 e dai divieti posti da tale norma che possono essere così
sintetizzati: "i giocattoli riproducenti armi non possono essere
fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne
consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o
che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio
di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere
l'estremità della canna totalmente occlusa da un visibile tappo
rosso incorporato".
Un'altra distinzione è quella tra
armi antiche, artistiche e rare:
- antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed
art. 10, comma 1 della stessa legge) sono quelle ad avancarica e
quelle fabbricate prima del 1890;
- artistiche quelle che posseggono un particolare pregio
estetico per la loro fattura originale, o che provengono da
artefici particolarmente noti;
- armi rare sono quelle armi classificabili come pezzi
unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile
1982);
- armi storiche sono quelle legate ad un'epoca
determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza
storico-culturale (art. 6, d.m. 14 aprile
1982).
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