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Nuova normativa sulla sicurezza negli
stadi
Il 6 giugno 2005, a completamento delle norme già previste dal
decreto legge n.28 del 2003, recante disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni
sportive, sono stati varati 3 decreti amministrativi, in tema di
videosorveglianza e separatori, di tagliandi d'accesso e di
sicurezza degli impianti, che introducono sostanziali novità sulla
sicurezza negli stadi. I provvedimenti, che entreranno in vigore
dal prossimo campionato di calcio, portano la firma dei ministri
dell'Interno, dei Beni Culturali e per l'Innovazione e le
Tecnologie, e contengono misure che mirano a coinvolgere in maniera
più incisiva le società sportive e gli enti proprietari degli stadi
sul tema della sicurezza e ad aumentare l'efficacia degli strumenti
di prevenzione e contrasto della violenza negli stadi,
privilegiando l'impiego di tecnologie e risorse delle società
sportive nell'ottica di una progressiva diminuzione delle forze di
polizia all'interno degli impianti. Il "pacchetto" presentato al
Viminale comprende anche un protocollo d'intesa tra il Governo ed i
vertici del calcio, che si sono impegnati ad assumere
"responsabilità più ampie e a contribuire nel lavoro di prevenzione
e contrasto delle azioni di violenza".
Queste le principali novità.
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Videosorveglianza. Si
tratta di un misura organizzativa definita dal Viminale di assoluto
rilievo, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione della
normativa che consente l'arresto, fuori dai casi di flagranza, di
persone coinvolte in incidenti, principalmente sulla base di
documentazione video-fotografica raccolta nell'immediatezza del
fatto ("flagranza differita").
Nel dettaglio: i sistemi di videosorveglianza devono essere
realizzati - dalle società utilizzatrici dell'impianto in accordo
con i proprietari degli stessi - in tutti gli impianti con capienza
superiore a 10.000 unità, con la possibilità da parte del prefetto
di prescriverli anche in impianti di capienza inferiore; gli
apparati sono gestiti da una sala apposita, ospitata nel centro
radio per la sicurezza delle manifestazioni sportive, coordinato
dal funzionario di p.s. dirigente del servizio di o.p.; oltre a
ricevere le immagini la sala ha visuale completa all'interno
dell'impianto; è prevista la registrazione di tutto l'evento,
compreso l'eventuale ingresso di tifosi prima della gara per
preparare le coreografie, che rimane disponibile per 7 giorni dopo
l'incontro; il sistema può essere implementato, su iniziativa del
prefetto, anche con le telecamere cittadine.
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Tagliandi di accesso.
Poiché il sistema di emissione e distribuzione dei tagliandi è
considerato, a livello internazionale, uno dei pilastri
fondamentali della sicurezza dell'evento, i tagliandi sono
nominativi, numerati ed abbinati ad un posto a sedere; le società
organizzatrici hanno la piena responsabilità della emissione,
distribuzione/vendita e cessione a vario titolo; sul tagliando è
riportato il regolamento d'uso dell'impianto la cui inosservanza
comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la
conseguente espulsione dallo stadio del trasgressore; per
l'emissione e la gestione dei tagliandi le società sportive devono
munirsi di sistemi informatizzati che consentano la registrazione
di dati, la verifica elettronica del biglietto,
l'anticontraffazione e gli eventuali passaggi a persone diverse
dall'acquirente; anche per il personale di servizio all'interno
degli impianti è previsto un sistema di accrediti con nome e foto;
inoltre, il giorno della partita, è vietata la vendita dei
biglietti "nell'area di servizio esterna dell'impianto
sportivo".
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Sicurezza degli impianti e
sistema dei separatori tra spettatori e tra questi ed il campo di
gioco. Si tratta di una serie di misure organizzative e
logistico-amministrative, che modificano il decreto ministeriale 18
marzo 1996, per rendere più sicuri gli stadi e, in particolare, la
separazione del campo di gioco dalle tribune. Nel dettaglio: viene
introdotto il concetto di "stadio polifunzionale" e disciplinato il
sistema delle separazioni con l'abbattimento delle barriere tra
pubblico e campo di gioco, conservandone però la possibilità di
rialzarle in caso di incontri a rischio su richiesta del questore;
alle società viene fatto obbligo d'impiegare proprio personale per
il controllo, accoglienza ed indirizzamento degli spettatori
all'interno degli impianti; disciplina il sistema delle aree di
sicurezza per la realizzazione del prefiltraggio e filtraggio degli
spettatori. |