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L'olio d'oliva è un alimento
fondamentale nella dieta dell'uomo.
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La legge riconosce come oli di oliva vergini solo quelli
ottenuti dal frutto dell'olivo, mediante processi di spremitura che
non causano alterazioni dell'olio e che non comprendano altri
trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla
centrifugazione e dalla filtrazione.
Vi offriamo alcune
informazioni per scegliere il prodotto migliore in ragione
del rapporto ottimale qualità/costo.
Gli oli di oliva vergini si
classificano come:
- olio extra vergine d'oliva: olio di oliva vergine il cui
punteggio organolettico è uguale o superiore a 6.5, la cui acidità
libera espressa in acido oleico è al massimo di 0,80 gr. per 100
gr.;
- olio di oliva vergine: olio di oliva vergine il cui
punteggio organolettico è uguale o superiore a 5.5, la cui acidità
libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 gr. per 100
gr.;
- olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine il
cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3.5, la cui
acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 gr. per
100 gr.;
- olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine il
cui punteggio organolettico è inferiore a 3.5 e/o la cui acidità
espressa in acido oleico è superiore a 2 gr. per 100 gr. (NON
VENDIBILE AL CONSUMATORE DIRETTO).
Non sono oli di oliva
vergini:
- olio di oliva raffinato: olio di oliva ottenuto dalla
raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera
espressa in acido oleico non può eccedere 0,3 gr. per 100 gr. (NON
VENDIBILE AL CONSUMATORE DIRETTO);
- olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e oli di
oliva vergini: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di
oliva raffinato e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio
lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può
eccedere 1 gr. per 100 gr.;
- olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto dalla
sansa delle olive mediante estrazione con solventi o processi
fisici (NON VENDIBILE AL CONSUMATORE DIRETTO);
- olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla
raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di
acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 0,3 gr.
per 100 gr. (NON VENDIBILE AL CONSUMATORE DIRETTO);
- olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di
olio di sansa d'oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi
dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espressa in
acido oleico, non superiore a 1 gr. per 100 gr.
Il "punteggio organolettico"
è stato introdotto con reg. CEE 2568/91 (e successive
modificazioni) al fine di consentire, attraverso una metodica
analitica, la classificazione degli oli vergini di oliva
utilizzabili per il consumo diretto.
Prima di essere messo in commercio l'olio deve passare due esami,
uno chimico-fisico ed uno organolettico da parte della commissione
ufficiale di degustazione.
Guardiamo l'etichetta
dell'olio
Le indicazioni obbligatorie, da riportare sulle etichette delle
confezioni degli oli di oliva, sono previste sia dalla normativa
generale in materia di etichettatura (D.Lgs. 109/92) sia da
normative verticali nazionali e comunitarie.
Gli oli d'oliva commestibili, destinati al consumatore, devono
essere messi in vendita esclusivamente preconfezionati in
recipienti, della capacità massima di 5 litri provvisti di un
sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima
utilizzazione, anche se acquistati direttamente dal frantoio o
presso la sede privata del piccolo produttore locale.
L'etichetta comprende
indicazioni obbligatorie ed altre facoltative.
Le informazioni obbligatorie sono le
seguenti:
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- denominazione di vendita: deve essere conforme alla
classificazione prevista dalla normativa ("olio extra vergine di
oliva", "olio di oliva vergine", "olio di oliva composto da oli di
oliva raffinati e oli di oliva vergini", "olio di sansa di
oliva"). Ogni denominazione deve essere accompagnata da una
della dicitura: se "olio extra vergine di oliva" da "olio di
oliva catagoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti meccanici";
se "
olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva
vergini" da "olio contenente esclusivamente oli di oliva che
hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti
direttamente dalle olive"; se "olio di sansa e di oliva" da
"olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione
del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli
ottenuti direttamente dalle olive" oppure "olio contenente
esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di olive
e oli ottenuti direttamente dalle olive";
- nome o Ragione Sociale o Marchio depositato e Sede
del produttore o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella Unione Economica. In genere tali indicazioni
vengono fatte precedere da diciture quali "imbottigliato
da...", "prodotto da...", "prodotto ed imbottigliato
da...", "confezionato da...", "distribuito da..."
e simili. Per sede s'intende la località (comune) ove è ubicata la
sede legale o sociale dell'operatore;
- sede dello stabilimento di produzione o di
confezionamento: l'indicazione della sede dello stabilimento di
produzione o di confezionamento può essere omessa nel caso
di impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico
stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o
sociale;
- quantità nominale: deve essere espressa, trattandosi di
un prodotto liquido, in unità di volume utilizzando il litro (l o
L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml). Gli oli di oliva,
destinati al consumatore, devono essere posti in vendita
esclusivamente preconfezionati in recipienti nelle
quantità nominali seguenti espresse in litri: 0,10- 0,25 -0,50
-0,75 - 1,00 -2,00 -3,00 -5,00;
- lotto: cioè l'insieme delle unità di vendita (bottiglie
o lattine) prodotte o confezionate in circostanze praticamente
identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal
confezionatore dell'olio. Esso deve figurare in modo da essere
facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è
preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia facilmente
distinguibile dalle altre indicazioni dell'etichetta. L'indicazione
del lotto non è richiesta solo quando il termine minimo di
conservazione figura con la menzione del giorno, mese ed anno, in
modo da identificare una specifica partita;
- termine minimo di conservazione: è la data fino alla
quale l'olio conserva le sue specifiche proprietà in adeguate
condizioni di conservazione. Essa va indicata con la dicitura
"da consumarsi preferibilmente entro il..." seguita
dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in
cui essa figura. La data deve essere espressa almeno con
l'indicazione del mese e dell'anno (solitamente l'olio extravergine
di oliva, se ben conservato, mantiene le sue proprietà per circa 18
mesi).
- origine delle olive e dell'olio, indicando il
Paese di provenienza (Stato membro della UE o extracomunitario) o
l'eventuale miscela di oli di origine
diversa.
La denominazione di vendita, la quantità ed il termine minimo di
conservazione devono figurare in etichetta nello stesso campo
visivo.
Tutte le indicazioni devono essere almeno in lingua italiana e
menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, senza essere in
alcun modo dissimulate o deformate.
Tra le informazioni
facoltative si possono trovare:
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- la lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi
preconfezionati corrispondenti ai requisiti delle norme CEE;
- la modalità di conservazione. Qualora sia necessaria l'adozione
di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto e
del tipo di recipiente impiegato, è utile riportare delle
indicazioni riguardanti il modo più corretto per conservare l'olio
(ad esempio" conservare al riparo della luce e lontano da fonti di
calore");
- per l'olio extra vergine e l'olio d'oliva vergine sono ammesse
le diciture "prima spremitura a freddo" e "estratto a freddo";
- la designazione dell'origine, per i soli oli extravergini
d'oliva e di oliva vergine, sugli imballaggi e sulle etichette
destinati ai consumatori, è indicata solo quando l'olio è estratto
dalle olive in un frantoio situato in una determinata zona
geografica;
- l'acidità massima, se accompagnata, nello stesso campo visivo e
con caratteri delle stesse dimensioni, dall'indice dei perossidi,
dal tenore delle cere e dall'assorbimento
ultravioletto.
Le principali frodi
La frode più usuale nel settore
oleario è quella di miscelare olio di semi con olio di oliva e
farlo passare per olio extravergine d'oliva. In alcuni casi è stato
accertato che olio di semi colorato artificialmente con
clorofilla e betacarotene era venduto per olio
extravergine.
Un'altra frode più specialistica e
raffinata, di difficile individuazione, si va sempre più affermando
e consiste nel far passare per olio extra vergine d'oliva
oli che all'origine erano stati qualificati lampanti
o maleodoranti. Questi, opportunamente trattati e con
l'aggiunta di modeste quantità di oli vergini di oliva, acquistano,
sotto l'aspetto chimico, parametri propri dell'olio
extravergine.
Consigli per il
consumatore:
- instaurate un rapporto di fiducia con un fornitore affidabile,
soprattutto quando acquistate il prodotto all'ingrosso;
- diffidate dalla vendita "porta a porta", spesso si tratta di
persone che smerciano miscele di olio di semi e di oliva con
l'aggiunta di clorofilla e betacarotene;
- scegliete aziende che, per serietà ed immagine, ne assicurino
la qualità (in più occasioni sono state scoperte aziende fantasma,
senza responsabile né sede sociale, che avevano immesso sul mercato
notevolissimi quantitativi di oli extravergine sofisticati);
- leggete con attenzione l'etichetta che, anche se non sempre
garantisce l'origine dell'olio, costituisce comunque una "carta
d'identità" di qualsiasi alimento;
- diffidate delle confezioni anonime prive della corretta
etichettatura;
- tenete presente il rapporto
qualità-prezzo.
Fonti normative
- Reg. UE n. 61/2011 che modifica il Reg. (CEE) 2568/91
- Reg. (CEE) n. 640/2008 che modifica il regolamento (CEE)
2568/91
- Reg. (CEE) n. 2568/91 testo consolidato relativo alle
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva
nonchè ai metodi ad essi attinenti
- Reg. (CE) n. 182/2009 ha stabilito le nuove norme in materia di
indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed
extravergine di oliva, da integrare con quanto indicato nel
regolamento CE n.1019/2002 e successive modifiche.
- Reg. (CE) n. 1019/2002
- Reg. (CE) 1513/2001;
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