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COSA FARE IN CASO DI
ACQUISTO DI BENI D'INTERESSE CULTURALE?
- Diffidate dei "facili acquisti": un prezzo non congruo può
essere indice di una provenienza
sospetta o di dubbia
autenticità. Inoltre l'acquisto di oggetti compiuto in modo troppo
"disinvolto" può configurare il reato previsto e punito
dall'articolo 712 del Codice Penale ("Acquisto di cose di
sospetta provenienza").
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- Una volta individuata l'opera d'interesse, consultate
possibilmente gli archivi dell'autore per rendervi conto delle
quotazioni di mercato.
- Pretendete, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio
2004 - "Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il
rilascio da parte del venditore della copia fotografica dell'opera
o dell'oggetto, con retroscritta dichiarazione di autenticità e
indicazione della provenienza, recanti la sua firma.
- Valutate l'opportunità di adottare idonee misure di
sicurezza nel luogo ove vengono custoditi i beni.
- Custodite le riproduzioni fotografiche in luogo diverso dalle
opere.
- Compilate il "Documento dell'opera d'arte - Object ID". E' un
modulo concepito dall'UNESCO ed elaborato in collaborazione con il
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nel quale si
devono riportare i dati identificativi essenziali di qualsiasi bene
d'arte (oggetto, autore, epoca, tecnica e materiale, dimensioni,
titolo e descrizione, fotografia). Con esso il possessore di
oggetti d'arte può costituirsi un proprio "archivio fotografico -
descrittivo". E' bene che sia custodito in luogo sicuro perché in
caso di furto può essere d'ausilio alle Forze dell'Ordine per il
suo successivo recupero.
- Effettuate il pagamento servendovi possibilmente dei servizi
bancari (come bonifico o assegno circolare non trasferibile) e non
a mezzo di denaro contante, per conservare documentazione della
transazione effettuata.
COME EVITARE DI ACQUISTARE BENI
D'INTERESSE CULTURALE FALSIFICATI?
Il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio
2004 - "Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
sanziona indistintamente la contraffazione,
l'alterazione e la riproduzione di un bene
culturale.
Nello specifico:
d]
- la contraffazione consiste nell'imitare pedissequamente
un opera d'arte dandole caratteri di autenticità non propri
(esempio: la firma dell'artista);
- l'alterazione consiste nel modificare l'essenza di
un'opera originale intervenendo su di essa;
- la riproduzione consiste nella moltiplicazione meccanica
o nella copia manuale il più fedele possibile all'originale. Si
distingue dalla contraffazione per la dicitura esposta sul retro (
o sul documento che l'accompagna ) che si tratta di opera copia
dall'originale dell'artista.
La norma non punisce solamente il
falsario, ma anche chi pone in commercio o detiene per farne
commercio o introduce nel territorio dello Stato come autentiche,
opere contraffatte, alterate o riprodotte, nonché chi, pur
conoscendone la falsità, le autentica.
Dopo gli anni '60, contestualmente
al fenomeno di una sempre più diffusa mercificazione dell'arte, per
soddisfare la pressante domanda di mercato dei "nuovi ricchi", si è
percepito un aumento esponenziale del fenomeno delittuoso
concernente la falsificazione delle opere d'arte ed in particolare
delle grafiche di Autori contemporanei.
Occorre quindi prestare particolare
attenzione quando si decide di acquistare beni culturali.
COSA FARE IN CASO DI FURTO?
- Procuratevi riproduzioni fotografiche di quanto asportato
consultando anche gli album di famiglia, ove potrebbe essere stato
fotografato, anche se non in primo piano, l'oggetto rubato.
- Recatevi presso la Stazione dei Carabinieri più vicina o presso
l'Ufficio di altra forza di Polizia per denunciare l'accaduto,
portando con voi i "Documenti dell'opera d'arte - Object
ID", compilati a suo tempo per ogni bene, ed ogni altro
materiale utile per una accurata descrizione degli
stessi.
La documentazione verrà subito
informatizzata nella "Banca Dati dei beni culturali
illecitamente sottratti" in modo da favorire la costante
comparazione con quanto giornalmente è oggetto di controllo.
COSA FARE SE SI VIENE A CONOSCENZA DI UNO SCAVO
CLANDESTINO?
Nel "Nuovo Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio
2004) è prevista un'intera sezione per disciplinare le ricerche e i
rinvenimenti fortuiti di beni archeologici nell'ambito del
territorio nazionale. Ciò dimostra l'attenzione sempre costante da
parte del legislatore verso la tutela del patrimonio archeologico,
che è sentito come parte integrante ed elemento costituente della
nostra storia e della nostra identità nazionale. Infatti, poiché
tutto ciò che viene rinvenuto nel sottosuolo è proprietà dello
Stato, nessuno può effettuare ricerche archeologiche senza
l'autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Qualora vengano effettuati scavi illeciti, ciò che viene ritrovato,
per legge, è considerato provento di furto in danno dello Stato ed
il responsabile subisce le pene previste per quel tipo di reato. Se
si viene a conoscenza di scavi archeologici clandestini è opportuno
informare prontamente il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale oppure le Forze dell'Ordine presenti sul territorio per
impedire la continuazione del reato.
COSA FARE SE SI RINVIENE FORTUITAMENTE UN BENE
ARCHEOLOGICO?
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