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La patente

Educazione stradale

Se vuoi circolare con veicoli a motore devi avere:

  • la patente, che da cartacea sta diventando elettronica;
  • il certificato di proprietà;
  • la carta di circolazione, quello che comunemente chiamiamo "libretto";
  • il certificato di assicurazione obbligatoria.
La vostra amica Educazione Civica vi mostra alcune infrazioni [d]

L'art. 116 del C.d.S. elenca varie categorie di patenti, ora realizzate secondo un modello comunitario, che abilitano alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

  1. Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
  2. Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
  3. Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
  4. Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  5. Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C, mentre con le altre categorie di patenti è consentito condurre esclusivamente i veicoli previsti dalla specifica categoria.

Da qualche tempo è entrata in vigore la PATENTE A PUNTI. All'atto del rilascio viene attribuito un valore di 20 punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata all'articolo, a seguito della violazione di una delle norme per le quali é prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del C. di S. Ecco, in sintesi, una tabella riepilogativa delle infrazioni che comportano la perdita di punti.

10 PUNTI
  • superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h
  • sorpassi azzardati
  • circolare sulle corsie di emergenza
  • guidare in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di stupefacenti
5 PUNTI
  • inosservanza delle norme sulla precedenza
  • passaggio con semaforo rosso
  • omesso uso delle cinture di sicurezza
Fidelia consiglia di ossevare attentamente le regole di comportamento per non incorrere nella penalizzazione dei punti [d]
4 PUNTI
  • omesso uso dell'auricolare quando si parla col telefonino
3 PUNTI
  • inosservanza della distanza di sicurezza
  • uso improprio degli abbaglianti
  • omesso uso del casco
  • inosservanza delle norme di prudenza e precedenza nei confronti dei pedoni
2 PUNTI
  • inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti del traffico
  • uso improprio delle frecce
  • gomme lisce
1 PUNTO
  • inosservanza delle norme sul trasporto di persone, animali ed oggetti (sovraccarico e soprannumero)
  • mancanza momentanea dei documenti (patente, etc.)

Alla perdita totale del punteggio il titolare della patente deve sottoporsi di nuovo all'esame di idoneità tecnica .

Per le patenti rilasciate dopo il 1° ottobre 2003 la decurtazione dei punti viene raddoppiata entro i primi 3 anni dal rilascio.

Al di là di tutto ciò, chi guida deve regolare la velocità nei tratti di strada dove c'è una visibilità limitata, nelle curve e in altri luoghi dove ci siano appositi cartelli, in prossimità di scuole, etc.

La Bandoliera animata, mostra la nuova patente in formato "badge".
[d]

PATENTE EUROPEA

Dal 2005 viene rilasciata una patente unica per tutti gli automobilisti dell'Unione Europea, secondo un modello compatto e plastificato.

VALIDITA'

Le patenti possono durare fino a 10 anni in relazione alla categoria di appartenenza; per chi ha superato il 50° anno di età sono valide 5 anni mentre si scende a 3 per gli ultra settantenni.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali, nel caso in cui il documento non risulti duplicabile, rilasciano una attestazione che, presentata al competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. insieme alla dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi, consente il rilascio di un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato. Nel caso in cui la patente risulti duplicabile il cittadino, presentando un documento di riconoscimento valido e due fotografie formato tessera su fondo bianco, può ottenere direttamente dall'organo di polizia un permesso provvisorio per la guida valido per 90 giorni e il duplicato arriverà direttamente a casa. Nel caso in cui il documento originale venga ritrovato é fatto obbligo al denunciante di distruggerlo. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data del documento provvisorio senza che il duplicato sia giunto alla residenza del denunciante, quest'ultimo deve telefonare al numero verde 800232323 dove potrà conoscere lo stato del procedimento. All'atto della consegna il postino provvederà a riscuotere il costo dell'operazione (spese di spedizione più EURO 5,16).

La patente può essere revisionata (art.128 del C.d.S.) qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti del titolare, può essere sospesa (art.129 del C.d.S.) per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo determinato da ciascuna di tali norme. Può essere sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. La patente di guida è revocata (art.130 del C.d.S.) dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando il titolare:

  • non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • sottoposto alla revisione ai sensi dell'art.128, risulti non più idoneo;
  • abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

Quando siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata.

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE

Per guidare un ciclomotore il minore di età, che abbia compiuto 14 anni, deve conseguire il certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida. La legge obbliga le istituzioni scolastiche e le autoscuole ad organizzare i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità. I giovani che frequentano le scuole medie e superiori, statali e non statali, possono partecipare a corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola nell'ambito dell'autonomia scolastica. Agli esami partecipano gli studenti che abbiano compiuto 14 anni ma minori di 18, che abbiano presentato domanda di ammissione ed abbiano frequentato regolarmente il corso.