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II >
La patente
La patente
Educazione stradale
Se vuoi circolare con veicoli a motore devi avere:
-
la patente, che da cartacea sta
diventando elettronica;
-
il certificato di
proprietà;
-
la carta di circolazione, quello
che comunemente chiamiamo "libretto";
-
il certificato di assicurazione
obbligatoria. |
[d] |
L'art. 116
del C.d.S. elenca varie categorie di patenti, ora realizzate
secondo un modello comunitario, che abilitano alla guida dei
veicoli indicati per le rispettive categorie:
-
Motoveicoli di massa complessiva
sino a 1,3 t;
-
Motoveicoli, esclusi i motocicli,
autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un
rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e
non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due
veicoli superiore a 3,5 t;
-
Autoveicoli, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un
rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la
patente della categoria D;
-
Autobus ed altri autoveicoli
destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero;
-
Autoveicoli per la cui guida è
richiesta la patente delle categorie B, C e D,
per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando
trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per
ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al
trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il
conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria C.
Le patenti di guida delle categorie C e D sono
valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali
è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli
per i quali è richiesta la patente delle categorie B e
C, mentre con le altre categorie di patenti è consentito
condurre esclusivamente i veicoli previsti dalla specifica
categoria.
Da qualche tempo è entrata in vigore la
PATENTE A PUNTI. All'atto del rilascio viene
attribuito un valore di 20 punti. Tale punteggio subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata
all'articolo, a seguito della violazione di una delle norme per le
quali é prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra le norme di
comportamento di cui al titolo V del C. di S. Ecco, in sintesi, una
tabella riepilogativa delle infrazioni che comportano la perdita di
punti.
| 10 PUNTI |
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- superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h
- sorpassi azzardati
- circolare sulle corsie di emergenza
- guidare in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di
stupefacenti
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| 5 PUNTI |
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- inosservanza delle norme sulla precedenza
- passaggio con semaforo rosso
- omesso uso delle cinture di sicurezza
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[d] |
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| 4 PUNTI |
- omesso uso dell'auricolare quando si parla col
telefonino
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| 3 PUNTI |
- inosservanza della distanza di sicurezza
- uso improprio degli abbaglianti
- omesso uso del casco
- inosservanza delle norme di prudenza e precedenza nei confronti
dei pedoni
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| 2 PUNTI |
- inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli
agenti del traffico
- uso improprio delle frecce
- gomme lisce
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| 1 PUNTO |
- inosservanza delle norme sul trasporto di persone, animali ed
oggetti (sovraccarico e soprannumero)
- mancanza momentanea dei documenti (patente,
etc.)
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Alla perdita totale del punteggio il
titolare della patente deve sottoporsi di nuovo all'esame di
idoneità tecnica .
Per le patenti rilasciate dopo il 1°
ottobre 2003 la decurtazione dei punti viene raddoppiata entro i
primi 3 anni dal rilascio.
Al di là di tutto ciò, chi guida
deve regolare la velocità nei tratti di strada dove c'è una
visibilità limitata, nelle curve e in altri luoghi dove ci siano
appositi cartelli, in prossimità di scuole, etc.
[d]
PATENTE EUROPEA
Dal 2005 viene rilasciata una
patente unica per tutti gli automobilisti dell'Unione Europea,
secondo un modello compatto e plastificato.
VALIDITA'
Le patenti possono durare fino a 10
anni in relazione alla categoria di appartenenza; per chi ha
superato il 50° anno di età sono valide 5 anni mentre si scende a 3
per gli ultra settantenni.
In caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto
ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali, nel caso in
cui il documento non risulti duplicabile, rilasciano una
attestazione che, presentata al competente ufficio provinciale
della Direzione Generale della M.C.T.C. insieme alla
dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini
amministrativi, consente il rilascio di un documento provvisorio di
guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al
rilascio del duplicato. Nel caso in cui la patente risulti
duplicabile il cittadino, presentando un documento di
riconoscimento valido e due fotografie formato tessera su fondo
bianco, può ottenere direttamente dall'organo di polizia un
permesso provvisorio per la guida valido per 90 giorni e il
duplicato arriverà direttamente a casa. Nel caso in cui il
documento originale venga ritrovato é fatto obbligo al denunciante
di distruggerlo. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data del
documento provvisorio senza che il duplicato sia giunto alla
residenza del denunciante, quest'ultimo deve telefonare al numero
verde 800232323 dove potrà conoscere lo stato del
procedimento. All'atto della consegna il postino provvederà a
riscuotere il costo dell'operazione (spese di spedizione più EURO
5,16).
La patente può essere
revisionata (art.128
del C.d.S.) qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti
fisici e psichici prescritti del titolare, può essere
sospesa (art.129
del C.d.S.) per la durata stabilita nel provvedimento di
interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa
accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una
delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V,
per il periodo di tempo determinato da ciascuna di tali
norme. Può essere sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la
revisione, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In
tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non
produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
La patente di guida è revocata (art.130
del C.d.S.) dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri quando il titolare:
-
non sia in possesso, con carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti;
-
sottoposto alla revisione ai sensi
dell' art.128,
risulti non più idoneo;
-
abbia ottenuto la sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato
estero.
Quando siano cessati i motivi che
hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di
guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i
requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità,
una patente di guida di categoria non superiore a quella della
patente revocata.
CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA
GUIDA DEL CICLOMOTORE
Per guidare un ciclomotore il minore
di età, che abbia compiuto 14 anni, deve conseguire il certificato
di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico
corso con prova finale. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è
esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente
di guida. La legge obbliga le istituzioni scolastiche e le
autoscuole ad organizzare i corsi per il conseguimento del
certificato di idoneità. I giovani che frequentano le scuole medie
e superiori, statali e non statali, possono partecipare a corsi
organizzati gratuitamente all'interno della scuola nell'ambito
dell'autonomia scolastica. Agli esami partecipano gli studenti che
abbiano compiuto 14 anni ma minori di 18, che abbiano presentato
domanda di ammissione ed abbiano frequentato regolarmente il
corso. | |
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