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Introduzione
Attraverso Internet possono realizzarsi reati di diversa natura.
Accanto ai delitti cosiddetti informatici, introdotti in massima
parte nel codice penale dalla legge 547/93, possono, infatti,
essere perpetrati attraverso la rete anche illeciti penali
tradizionali ( si pensi a titolo di esempio alla diffamazione via
Internet perseguibile attraverso l'art. 595 c.p.). Sul piano
giuridico ciò significa che il reato commesso attraverso la rete
presenta una natura ancipite. Da un lato esso pone quelle
problematiche interpretative che derivano direttamente dalla
lettura della norma che lo riguarda, dall'altra questioni che
derivano direttamente da riflessioni sul mezzo impiegato per
conseguire il fine delittuoso ( individuazione luogo commesso reato
ai fini della giurisdizione, responsabilità del provider,
individuazione dell'autore del reato, ecc.).
E' di tutta evidenza, quindi, che il tema della criminalità in
rete possa essere affrontato da angolazioni differenti, ciascuna ,
tuttavia, fondamentale per la comprensione del fenomeno che si
intende contrastare.
Il punto di vista degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine
è sicuramente fondamentale perché sono loro che danno il via alle
attività dalle quali può scaturire un processo a carico del
soggetto individuato come presunto responsabile.
Altrettanto importante è il punto di vista dell'avvocato, che per
sua natura, è portato a sottolineare le garanzie delle quali
l'indagato deve usufruire.
Centrale, d'altra parte, è anche il ruolo dell'accademia, ed il
punto di vista strettamente scientifico, per la sua fisiologica
neutralità e imparzialità in sede di approfondimento delle diverse
tematiche.
Essenziale è il ruolo degli organi giudicanti perché sono loro che
danno vita al c.d. diritto vivente attraverso la concreta
applicazione delle norme giuridiche.
Orbene, nel convincimento che ciascun punto di vista debba essere
conosciuto e considerato dal soggetto che si muove attraverso altra
angolazione, in tale relazione ci si concentrerà sulle
investigazioni sulla pedopornografia in Internet ( disciplinata
dagli artt. 600 ter e quater c.p. , introdotti dalla legge
269/98) secondo una prospettazione " difensiva", dando spazio
cioè ad alcuni problemi riguardanti direttamente le garanzie
dell'indagato.
In tale ottica si individuano due questioni centrali e
precisamente quelle relative : 1) alle modalità attraverso le quali
svolgere l'attività di provocazione prevista dall'art. 14 l.269/98;
2) alle modalità attraverso le quali acquisire il computere ed i
dati ivi contenuti.
Alcuni punti critici delle investigazioni sulla
pedopornografia in Internet
Non vi è dubbio che il soggetto che patisce un 'indagine per il
delitto di pedopornografia , la dove risulti successivamente
innocente, viva un 'esperienza umana che lascierà una traccia
indelebile e , talvolta, il persistere di un " sospetto", il cui
peso è quasi più insostenibile di una sentenza di condanna.
Tale riflessione preliminare porta a ritenere che in tale materia
debba esserci il massimo della cautela, cautela che in uno stato di
diritto deve, ovviamente, permanere anche per i reati ritenuti di
minore disvalore sociale.
Una prima preoccupazione nasce dal modo attraverso il quale si
ricorre alla figura dell'agente provocatore introdotta dal II comma
dell'art. 14 della legge 269/98.
Sebbene tale articolo consenta tale attività solo per la
repressione di reati espressamente indicati(600 bis, primo
comma, 600 ter, commi primo, secondo e terzo, e 600 quinquis
c.p.), sovente capita di osservare che nei processi dove si
contestano delitti non previsti, pensiamo a quelli di cui agli
artt. 600 ter IV comma e 600 quater c.p., viene prodotto materiale
probatorio raccolto secondo le modalità previste dal II comma
dell'art. 14.
In ordine a tale tema la Suprema Corte ha esaustivamente chiarito
come allorquando gli elementi di prova a carico dell'indagato per
il reato di cui all'art 600 - quater c.p. o per il reato di cui
all'art. 600 ter IV° comma, siano stati acquisiti mediante
un'attività che, avendo oltrepassato i limiti rigorosamente fissati
dal suddetto art. 14, che come detto non li contempla, la stessa è
da considerarsi non solo irregolare o illegittima, ma addirittura
illecita (in quanto l'attività dell'agente provocatore, di per sé
illecita, non trova più giustificazione e fondamento in una norma
di legge), con la conseguenza che i suddetti elementi di prova sono
assolutamente inutilizzabili, ai sensi dell'art 191 c.p.p., in ogni
stato e grado del procedimento(Cass. Sez. III, n. 39706/03.
Nella stessa direzione Cass.Sez. III, n.37074/04 e Cass.Sez. III,
n.1138/04. Sulla necessità che l'attività di provocazione avvenga
su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, pena la nullità
delle indagini e dei relativi accertamenti, si veda Cass. Sez.V,
n.15092/04.)
Stando a tale orientamento non sarebbe utilizzabile il materiale
probatorio raccolto con le modalità previste dall'art. 14 II comma
quando il delitto accertato sia quello previsto dal IV comma
dell'art. 600 ter ovvero quello di cui all'art. 600 quater.
Parimenti il sequestro operato a seguito di indagini svolte ai
sensi del II comma dell'art. 14, ma in violazione dello stesso,
sarebbe illegittimo con conseguente obbligo di restituzione del
materiale sequestrato. Ciò starebbe a significare l'impossibilità
di provare in un processo la detenzione del materiale
pedopornografico anche laddove la stessa risulti evidente.
Si tratta, invero, di una impostazione non pienamente condivisa da
alcuni giudici di merito e da parte della dottrina.
Si è di recente affermato che " la valutazione sulla sussistenza di
un fumus quanto ai reati che legittimano il ricorso a tali modalità
investigative deve essere compiuta al momento dell'autorizzazione
emessa, non già della verifica dei risultati conseguiti: e se
all'epoca del decreto dell'A.G. esistevano indizi di reità per
fatti più gravi, quanto meno per ipotizzare un addebito ai sensi
dell'art. 600 ter comma III c.p., ciò è già sufficiente a ritenere
legittimo il ricorso all'operazione sotto copertura, nonché lecita
ed utilizzabile la prova ottenuta per tale via, anche se nel
giudizio di merito la condotta in questione debba essere
qualificata in termini di minore gravità (Gip del Tribunale
penale di Perugia, sentenza n. 313/03).
E' appena il caso di sottolineare come tale indirizzo porterebbe di
fatto a neutralizzare i rigorosi limiti posti dall'art.14,
potendosi sempre affermare che le indagini si sono svolte nella
convinzione di trovarsi di fronte ad uno dei casi previsti dal III
comma dell'art. 600 - ter.
Si è altresì sostenuto che " l'inutilizzabilità come prova nel
processo, non esclude, invero, che gli esiti dell'operazione
simulata <<irregolare>> possano valere
quale <<notizia di reato>>, valida per
l'inizio di un diverso procedimento e per l'espletamento di
accertamenti volti ad acquisire, a conforto, nuovi (stavolta
utilizzabili)elementi di prova. Una soluzione diversa
contrasterebbe, del resto, con l'obbligo per la polizia giudiziaria
di acquisire la notizia di reati(art. 55 c.p.p.) e, indirettamente,
con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, art.112
della Costituzione (G.Amato, Le prove ottenute nel
perseguimento di reati <<tipici>>
possono essere utilizzate anche in altre fattispecie, in Guida al
Diritto-Il Sole 24 Ore, n.50, 2003, p.75).
Si è altresì aggiunto che - deve escludersi che il principio di
inutilizzabilità degli elementi di prova possa riguardare
l'eventuale sequestro del corpo di reato o di cose pertinenti al
reato (si vedano gli articoli 253 e 354 c.p.p.), giacchè,
in tal caso, il sequestro è comunque un atto dovuto per l'operatore
di polizia, risultando irrilevante, in proposito, il modo con cui a
esso si sia pervenuti - (G.Amato, Le prove ottenute nel
perseguimento di reati<<tipici>>possono essere
utilizzate anche in altre fattispecie, op.cit., p.75).
Pur concordando con la tesi appena prospettata, secondo la quale
seguendo l'orientamento della Suprema Corte si finirebbe con il
"chiudere un occhio" di fronte alla palese violazione di norme,
ciononostante non si può far a meno di rilevare come aderendo a
tale impostazione si finirebbe con " il chiudere un
occhio" di fronte ad una palese ed, a volte,
volontaria, violazione di una norma, l'art.14, posta a presidio di
fondamentali garanzie per la persona sottoposta ad indagini.
Considerazioni analoghe possono essere svolte in ordine alle
modalità attraverso le quali si procede al sequestro dei computer
ed all'acquisizione dei dati ivi contenuti. A tal proposito si
evidenzia tal volta l'inutilità ed il danno provocato
dall'acquisizione dell'intero sistema, che contiene sovente al suo
interno dati sicuramente legali e anche di soggetti non coinvolti
nell'indagine (si veda Cass.Sez. III, n.1778/03, secondo cui,
essendo il sequestro probatorio legato ad "esigenze probatorie", lo
stesso può essere disposto in relazione alla memoria fissa e ad
eventuali supporti-floppy,cd.-ma non rispetto a beni-quali
stampante, scanner, schermo, -che nulla hanno a che vedere con le
finalità suddette).
Parimenti si osserva come l'eterogeneità nella procedura
dell'acquisizione dei dati da parte delle diverse forze
dell'ordine, e talvolta di reparti differenti della stessa
struttura investigativa, generi nel cittadino profonda incertezza
su ciò che si può e non si può fare.
D'altra parte è agevole rilevare come il fine di un 'indagine non
può che essere quello di consegnare alla giustizia un colpevole, e,
quindi, che tale fine non venga perseguito nel momento in cui una "
leggerezza" nelle indagini determini l'inutilizzabilità o dubbi
sulla natura del materiale probatorio raccolto.
Conclusioni
In tema di pedopornografia via Internet la fase
delle investigazioni rappresenta un momento particolarmente
delicato per diverse ragioni.
In primo luogo perché è in questa fase che gli organi inquirenti
raccolgono tutto il materiale probatorio necessario a sostenere
l'accusa contro il soggetto eventualmente ritenuto responsabile del
reato.
In secondo luogo perché è in questa fase che un soggetto assume la
qualifica di indagato e quindi si forma attorno a lui il sospetto
di aver svolto un'attività delittuosa.
Ancora, perché è in questa fase che si incontrano, e, sovente, si
scontrano le due opposte esigenze ovvero: 1)quella di perseguire
delitti di sicura gravità;2) quella di evitare che un soggetto
innocente si trovi, suo malgrado, a subire un procedimento
penale.
Infine, perché l'invasività delle indagini all'interno della rete
può finire con scoraggiare un suo utilizzo anche da parte di
soggetti che si muovono con finalità lecite.
Ciò posto, l'esperienza sul campo, dall'angolo visuale "difensivo",
porta ad evidenziare come allo stato non si percepisca ancora un
'uniformità sul modo di acquisire la prova, il chè genera profonda
incertezza sulla bontà dell'esito delle indagini.
Si tratta di un problema che non riguarda solo l'indagato, ma anche
gli stessi organi inquirenti, che hanno tutto l'interesse a che la
loro attività non venga vanificata nel corso del giudizio
dall'accoglimento di eccezioni in ordine alla inutilizzabilità del
materiale probatorio raccolto.
Tale problema può essere, se non completamente, parzialmente
risolto attraverso il contributo di tutti i soggetti che a diverso
titolo (p.m., gip, forze dell'ordine, avvocati)
partecipano all'indagine ovvero, appunto, mediante la
prospettazione da parte di ognuno del proprio punto di vista, così
da consentire l'individuazione degli ostacoli che si incontrano nel
corretto perseguimento del proprio fine.
Al di là del ruolo rivestito e dell'interesse specifico di ognuno,
serve una comunicazione trasversale idonea a fornire le
informazioni mancanti, così da dare una completa comprensione del
fenomeno.
In tale ottica di grande utilità potrebbe essere la costituzione di
un comitato permanente composto da tutti gli addetti ai lavori
(magistrati, forze dell'ordine, avvocati, universitari),
il cui scopo sia quello di un continuo scambio di informazioni sui
problemi via via incontrati. Parimenti utile risulterebbe la
creazione di una banca dati in grado di fornire informazioni non
solo sul numero e tipologia dei procedimenti penali aperti, ma
anche in ordine alla esito conclusivo di tali procedimenti. Tale
banca dati dovrebbe altresì contenere tutte le sentenze emesse in
tale materia in modo da fornire a tutti, e quindi anche alle forze
dell'ordine, indicazioni sui diversi orientamenti
giurisprudenziali
Essenziale sarebbe, infine, l'effettiva realizzazione di un
coordinamento operativo delle forze dell'ordine e l'adozione da
parte delle stesse di procedure standard di acquisizione del
materiale informatico.
Prof. Paolo Galdieri, Università "La Sapienza" - Roma
Diritto Penale dell'Informatica
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