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La legge sull'ordinamento
Ferrero prevedeva, in caso di mobilitazione, la costituzione di un
reggimento carabinieri a cavallo. In ottemperanza alle disposizioni
del Ministro venivano apportate modifiche alla bardatura derivanti
anche dall'adeguamento ai Corpi di cavalleria dell'armamento
individuale. I cambiamenti introdotti nella bardatura furono:
A) la valigia (zaino del soldato montato) è sostituita dalle capaci
bisacce contenenti la dotazione di vestiario, viveri e munizioni di
campagna;
B) scomparsa della borsa porta-ferri, rimaneva il mantello
ripiegato dietro la paletta del seggio;
C) sostituzione delle staffe nella bardatura per brigadieri e
carabinieri; veniva adottato il modello da cavalleria, che
consentiva l'applicazione del bicchierino porta-lancia necessario
ai militari che avevano il guidone della rispettiva grande unità. I
marescialli conservavano le vecchie staffe da ufficiale.
MODIFICAZIONI ALLA BARDATURA, ALL'ARMAMENTO
E BUFFETTERIE DEI CARABINIERI REALI
(Dal Giornale Militare Ufficiale del 19 settembre 1884)
Il Ministero ha approvato, dietro i
favorevoli risultati di appositi esperimenti, le qui descritte
modificazioni alla bardatura per cavalli dei carabinieri reali,
all'armamento e buffetteria dei carabinieri a cavallo.
Bardatura.
1. Adozione di un modello di sella simile a quello in uso pei
cavalli dello squadrone carabinieri guardie del Re.
2. Allargamento del taglio circolare delle gualdrappe per
maresciallo d'alloggio e di quelle per brigadiere e carabiniere, e
diverso modo di fissarle alla parte posteriore della sella per
impedire che l'orlatura della pelle di montone venga a trovarsi
sotto le palette della sella e possa così esser causa di
lesioni.
3. Soppressione delle due cuciture longitudinali che restringono la
superficie della falda del cappelletto, onde permettere a quella di
coprire tutta la taschina alla quale è sovrapposta, ed aggiunta di
un occhiello nel cappelletto sinistro e di quattro occhielli nella
rispettiva falda per dar passaggio alle corregge
reggigavetta.
4. Adozione pei cavalli dei carabinieri reali della copertina
sottosella in uso presso la cavalleria, da distribuirsi a spese
delle masse individuali.
Armamento.
5. Soppressione, nelle sciabole M° 1860 per carabinieri a cavallo,
della fascetta inferiore, come è prescritto per quelle
d'artiglieria dall'Atto N. 36 del corrente anno.
Buffetterie.
6. Adozione, pei carabinieri a cavallo, del cordone per pistola a
rotazione M° 1874, in uso presso la cavalleria, da distribuirsi a
spese delle masse individuali.
7. Adozione di una borsa porta-dispacci, da distribuirsi ai
carabinieri a cavallo soltanto in caso di mobilitazione,
imputandone l'importo, all'atto della distribuzione, alle masse
individuali.
Il Ministero determina inoltre che la modificazione di cui al N° 5
sia limitata alle sciabole M° 1860 in distribuzione, o da
distribuirsi ai brigadieri, vice brigadieri e carabinieri a cavallo
provveduti della sella di antico modello ridotta a palette, o di
quella di nuovo modello; e così pure che i cinturini di bufalo
attualmente in distribuzione ai sottufficiali e carabinieri
suddetti vengano ridotti al modello approvato con l'Atto N° 95
dell'11 maggio 1883, modificato, per quanto riguarda la lunghezza
del gancetto, da quello N° 36 del 24 febbraio corrente anno.
Pel conteggio e rimborso della spesa di riduzione dei cinturini di
cui sopra, si osserveranno le norme date coll'Atto N° 36 succitato.
Per quanto riguarda alla riduzione delle sciabole, le legioni
tuttora provviste del proprio armaiuolo, la faranno eseguire dal
medesimo, attenendosi per il conteggio e rimborso delle spese alle
norme pure stabilite per la detta riduzione dal predetto Atto N°
36. |