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RAPPORTO (GRAN) DEL COMANDANTE
DI LEGIONE
Locuzione introdotta nel Regolamento
d'istruzione e di servizio per l'Arma pubblicato il 1° maggio 1892
(art. 397 e segg.) per significare l'incontro settimanale dei
comandante di Legione con gli ufficiali del capoluogo.
Il Regolamento cosi disponeva:
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Il comandante di legione in massima,
ogni domenica, sempre quando il servizio lo consenta, riunisce gli
ufficiali residenti nel capoluogo di legione a gran rapporto per
dare di viva voce impulso e ordine all'istruzione, alla disciplina
e al servizio.
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Gli ufficiali, a capo coperto, si
dispongono in circolo, l'ufficiale superiore che segue
immediatamente il comandante della legione, a destra di questo, gli
altri ufficiali superiori a sinistra, per ordine di anzianità, gli
ufficiali inferiori dell'Arma, per ordine di grado e di anzianità
dalla sinistra alla destra del comandante della legione. Se il
luogo è ristretto gli ufficiali subalterni si porranno dietro al
rispettivo capitano. A sinistra degli Ufficiali dell'Arma, si
collocano nello stesso ordine, successivamente, gli ufficiali
medici, veterinari e contabili, l'aiutante maggiore in 2^ e
l'aiutante maggiore in 1^. Dietro a quest'ultimo siano gli
ufficiali inferiori in soprannumero. L'ufficiale superiore più
elevato in grado o più anziano, presenta al comandante della
legione il corpo degli ufficiali, facendogli relazione dei
mancanti, e avutone l'ordine, li chiama al rapporto salutando e
dicendo: Signori Ufficiali al rapporto. Gli ufficiali salutano
quando chiamati al rapporto e quando accomiatati dal comandante
della legione.
All'art. 400 il Regolamento
stabiliva anche un piccolo rapporto del comandante di Legione per
gli ufficiali dello Stato Maggiore o per il comandante o per i
comandanti di Divisione (oggi Comando Provinciale) residenti nel
capoluogo.
Il Regolamento Generale del 24 dicembre 1911 chiamò semplicemente
Rapporto il gran rapporto, confermandone le modalità e sostituendo
al piccolo rapporto la "verbale partecipazione mattinale delle
novità occorse" con la clausola di regolarlo avendo cura di non
intralciare le operazioni di servizio.
In merito, l'attuale Regolamento Generale prescrive all'art. 295:
"Il comandante di Legione [Regione] stabilisce l'ora ed i giorni in
cui riceve i dipendenti comandanti della sede, per impartire
istruzioni e direttive. Allo stesso modo si regolano gli altri
ufficiali Per i comandanti dei reparti che hanno alle
dipendenze".
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