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RELATORE
Nella terminologia militare attuale
all'ufficiale superiore relatore esistente nei comandi di Corpo -
di Regione per l'Arma dei Carabinieri - spettano il governo e la
direzione di tutto quanto riguarda l'azienda economica del Corpo
stesso.
Per quanto attiene specificamente ai Carabinieri, l'esercizio della
funzione amministrativa oggi esercitata dai relatori si può fare
rimontare al 9 novembre 1816 allorché venne disposta l'istituzione
del "Consiglio di amministrazione" nel Corpo dei Carabinieri
[che sino allora era stato amministrato dall'Uffizio Generale del
Soldo] con la conseguente assegnazione di 2 Quartier-mastri al
comando del Corpo stesso, stabilita dal Regolamento Generale del
1822.
Con Regio Viglietto 17 marzo 1832 venne creata la carica di
Direttore dei conti, il quale ebbe le funzioni di relatore del
Consiglio di Amministrazione del Corpo. Ma con Rescritto Sovrano
del 9 novembre 1835 tale carica fu soppressa per dar luogo a quella
di maggiore relatore.
La denominazione di "relatore" si estese ai Comandi di
Legione nel Regolamento Generale del 1892, che all'art. 335
dispose: "L'Ufficio di 2^ divisione [di ogni comando di
Legione] tratta quanto riguarda la contabilità, la matricola ed il
casermaggio della Legione. E' diretto dal relatore del Consiglio di
Amministrazione, coordinato dagli ufficiali contabili e dal
maresciallo d'alloggio capo".
Il citato ufficio legionale di 2^ Divisione divenne "ufficio
amministrativo" nel Regolamento Generale del 1953 ed il
relatore - che aveva come diretto collaboratore un vice relatore,
cui facevano capo il direttore dei conti, l'ufficiale di matricola
e l'ufficiale consegnatario dei materiali - assolveva
all'occorrenza le funzioni di vice comandante di Legione, quando la
sua carica non fosse abbinata a quest'ultima.
Le disposizioni vigenti stabiliscono per il relatore:
"Le sue particolari attribuzioni e la costituzione dell'ufficio
di Amministrazione che ha alla propria dipendenza, sono stabilite
dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari".
Le funzioni amministrative non lo dispensano dalle altre
attribuzioni ordinarie o dagli incarichi speciali di cui è
investito. Egli dovrà perciò essere tenuto al corrente di quanto
riflette l'andamento generale del rispettivo comando in guisa da
poter sostituire efficacemente il titolare durante le sue
assenze. |