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NORMATIVA MORALE (nei
Regolamenti dell'Arma dei Carabinieri)
I principi generali di carattere
morale relativi al comportamento del Carabiniere -
ufficiale, sottufficiale o militare di truppa
- si riscontrano nella premessa che di volta in volta ha
accompagnato l'emanazione dei Regolamenti dell'Arma, ma anche nelle
direttive occasionalmente impartite dai Comandanti Generali oppure,
nell'ambito rispettivo, dai Comandanti di Legione. Queste
direttive, però, hanno finito di massima con l'incorporarsi nelle
premesse ai Regolamenti, che rappresentano pertanto l'essenziale e
costante guida morale dei militari dell'Arma.
La norma originaria la troviamo nelle stesse parole che nelle Regie
Patenti del 13 luglio 1814 motivarono la creazione del Corpo dei
Carabinieri:
"Per ricondurre, ed assicurare viemaggiormente il buon ordine e
la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno
poco turbata a danno de' buoni, e fedeli sudditi Nostri, abbiamo
riconosciuto essere necessario di porre in esecuzione tutti que'
mezzi, che possono essere confacenti per iscoprire, sottoporre al
rigor della Legge i malviventi, e male intenzionati, e prevenire le
perniciose conseguenze, che da soggetti di simili sorta, infesti
sempre alla società, derivare ne possono a danno de' privati, e
dello Stato. ( .. ) E per avere con una forza ben distribuita i
mezzi più pronti, ed adatti, onde pervenire allo scopo, che ce ne
siano prefissi, abbiamo onde ordinata la formazione, che si sta
compiendo, di un Corpo di Militati per buona condotta, e saviezza
distinti, col nome di Corpo de' Carabinieri Reali, e colle speciali
prerogative, attribuzioni, ed incombenze analoghe al fine che ci
siamo proposti per sempre più contribuire alla maggiore felicità
dello Stato, che non può andare disgiunta dalla protezione, e
difesa de' buoni e fedeli Sudditi nostri, e dalla punizione de'
rei".
Condizioni indispensabile alla realizzazione di tali finalità era
che si creasse nei Carabinieri, attraverso lo spirito di Corpo, la
loro piena efficienza morale, ciò che fu raggiunto con il concorso
di tre fattori.
-
la rigorosa selezione dei militari
di truppa della nuova Istituzione, operata tra i militari della
preesistente Gendarmeria e tra i giovani di provenienza
diversa;
-
la particolare situazione
politico-sociale del momento, che rendeva pressoché unanime
l'adesione dei piemontesi allo Stato appena ricostituito;
-
l'oculata scelta iniziale dei trenta
ufficiali d'ogni grado destinati a formare i quadri del Corpo, i
quali riuscirono ad imprimergli - con la collaborazione di
sottufficiali a loro volta ben selezionati per qualità e attitudine
- quelle caratteristiche che divennero poi
tradizione.
L'indirizzo di comportamento morale
dei Carabinieri appare ufficialmente per la prima volta nella
lettera che il 6 dicembre 1822 il maggiore generale Giovanni
Battista D'Oncieu de la Bàthie, Ispettore Generale dell'Arma
(Comandante Generale), diresse al colonnello Giovanni Maria
Cavasanti, comandante effettivo dei Carabinieri, per accompagnare
il primo Regolamento Generale. La lettera così esordiva:
"Ho l'onore di trasmetterle un gran numero d'esemplari delle
Regie Patenti del 12 ottobre p.p., e del Regolamento generale,
approvato con lettere-patenti di S.M. in data del 16 di detto mese,
relativo al servizio de' Carabinieri Reali in tutti gli Stati di
S.M..
Mi valgo di questa circostanza importante, attesi i favori dei
quali S.M. volle ricolmare questo degno Corpo, di cui affidò a V.S.
ill.ma il comando, per riunirvi una Istruzione analitica, destinata
a servire di norma ai bravi Militari che lo compongono".
Dallo stesso documento si riportano i brani più
significativi:
"(...) Indipendentemente dalle
girate d'ispezione
prescritte (v.), dovranno gli Uffiziali visitare, più spesso che
sarà loro possibile, le Stazioni sotto il loro immediato comando, e
sotto la loro diretta invigilanza.
Devo qui ricordare ai signori Uffiziali, che se essi trascurassero
questa parte così sostanziale dei loro doveri, dovressimo temere di
vedersi introdurre nel servizio degli abusi condannevoli
(...).
Quando un Uffiziale sarà convinto intimamente, che esso è
risponsabile della condotta e del servizio de' Militari posti sotto
i suoi ordini, e che da ciò dipende il suo onore e quello del
Corpo, sentirà sicuramente la necessità di una vigilanza esatta
sulla condotta degli uomini affidati alla sua istruzione e
direzione in tutte le parti del servizio.
Questa invigilanza è tanto più necessaria, in quanto che il Corpo,
che ha subito una grande variazione, e un aumento di forza, si
trova in questo momento con un gran numero di reclute, che conviene
istruire per renderle capaci e degne di un'Arma così distinta, e
che ha resi servizi così importanti allo Stato".
Al concetto che segue si ispirerà costantemente, seppur variamente,
la normativa essenziale dell'Arma:
"Il servizio della sicurezza pubblica, che più particolarmente è
confidato al Corpo de' Carabinieri Reali, impone ai Militari che lo
compongono, degli obblighi, i quali l'interesse generale, e la
sicurezza dello Stato far loro apprezzare.
Se per una parte sono armati per raffrenare i buoni; con l'urbanità
delle loro maniere concilieranno l'amore ed il rispetto al Governo
che gl'impiega, e la stima generale sarà la ricompensa della loro
buona condotta, egualmente che ogni volta che adempiranno ai loro
doveri con esattezza e nel modo indicato dal regolamento generale,
saranno accompagnati dalla pubblica considerazione".
E più avanti:
( .. ) "Conservino, lo ripeto, i Carabinieri Reali tutto il loro
coraggio per prevenire, attaccare, arrestare ed inseguire i
malviventi che sono denunciati, e per l'arresto de' quali o sono
stati richiesti dalle Autorità, o sono autorizzati ad eseguirne il
fermo dalle leggi e dalla natura stessa del loro servizio.
In tali casi devono essi farsi temere; ma quando si tratta di
proteggere e mantenere la tranquillità fra i pacifici abitanti,
devono allora farsi amare; senza del che giammai potranno
acquistarsi quella stima, e quella considerazione, che così li
precederà in tutte le loro operazioni, li faciliterà il buon
successo, e li metterà in situazione di prestare dei servizi tanto
importanti allo Stato, quanto preziosi alla gloria del Corpo
distinto, del quale fanno parte".
Le direttive impartite dal generale D'Oncieu vennero integrate nel
Regolamento - composto di ben 631 articoli, intesi ad ordinare
minutamente la vita interna del Corpo - da norme di vero e proprio
indirizzo morale, come quelle di cui all'art. 471 relative ai
doveri religiosi (v.
Religione),
particolarmente severe, e quelle dell'art. 526 poste a base
dell'intero Capitolo III sulla Disciplina e che meritano di essere
riportate nella loro parte introduttiva:
Art. 526 - "La disciplina, base principale dell'ordine in ogni
milizia, deve dal Corpo dei Carabinieri Reali essere considerata
come elemento che lo sostiene. Suddiviso per l'istituzione sua in
tutti i punti dello Stato, questo Corpo non saprebbe esistere se
non trovasse nella costante emulazione, nella cieca obbedienza,
nella stretta unione, nella mutua considerazione e rispetto,
nell'illimitato amore dell'ordine, quell'uniformità di sentimenti,
quello spirito di corpo, che quantunque separati dal centro, vi
tiene tutti i membri moralmente uniti, e ne conserva l'intera
forza.
Pertanto da questi principi fondamentali, ed invariabili, ogni
militare del Corpo stabilisce su di essi la base di tutte le sue
azioni; è geloso di conservare quella riputazione, che, anche in
genere di disciplina, si è l'Arma acquistata, e che contribuisce
cotanto a renderne efficace l'istruzione, mentre scrupolosamente
eseguisce i propri doveri, ne cura ad un tempo l'adempimento altrui
coll'esempio, colla vigilanza e con severa repressione".
I decenni che seguirono al 1822 sino alla promulgazione del secondo
Regolamento Generale (1892) furono estremamente impegnativi per i
Carabinieri, sia riguardo al loro impiego nelle tre Guerre
Indipendenza, nella campagna di Crimea, nella lotta contro il
brigantaggio, nella conquista di Roma e nelle missioni all'estero,
soprattutto nel decennio di
Creta (v.), sia per
le notevoli responsabilità di carattere istituzionale che vennero
ad incombere su di essi, in particolare nell'organizzazione dei
comandi territoriali dell'Arma nelle regioni via via annesse al
Regno d'Italia.
Di pari passo con tali vicende si svolse intensamente l'attività
direttiva dei Comandanti Generali, dei generali dipendenti e dei
comandanti di Legione, ma già l'Arma aveva raggiunto un tale grado
di compattezza morale, da far sì che la "nota preliminare"
al Regolamento Generale del 1892 si limitasse alle seguenti
istruzioni, rivolte ai comandanti di Legione:
" In omaggio all'iniziativa che spetta a chi è rivestito d'una
carica così importante, qual'è quella del comando di una legione,
si è evitato di scendere a troppi particolari, per affermare nei
comandanti il diritto e il dovere di applicare il Regolamento nello
spirito che lo informa, secondo le circostanze, nell'interesse
dell'istruzione della truppa e degli ufficiali, e del buon
andamento del servizio.
La larga iniziativa lasciata ai capi include per essi lo stretto
dovere di lasciarne, nella debita proporzione, e in ragione del
grado ai loro dipendenti.
Non è già col prescrivere minutamente i procedimenti
dell'istruzione e l'andamento delle operazioni di servizio che deve
esplicarsi l'azione direttiva di comandante di corpo. Procedere in
questo modo è fare opera dannosa, perché, non lasciando mai campo
agli inferiori di regolarsi secondo il proprio criterio, si
riducono a meccanici esecutori di quanto è loro ordinato.
La prontezza nel decidere, il sapere operare secondo il proprio
giudizio, anche quando manchino gli ordini o quelli ricevuti non
corrispondano più alla situazione, il sapere affrontare
coraggiosamente la responsabilità delle proprie risoluzioni - doti
essenziali in chiunque sia rivestito d'un comando - non possono
svilupparsi là dove tutti siano stati abituati a operare secondo
prescrizioni intese a regolarne ogni minimo atto.
Nelle varie istruzioni ed operazioni dev'essere con ogni cura
sviluppato negl'inferiori questo sentimento dell'iniziativa. E' uno
dei doveri più importanti d'un comandante di corpo. Siano
agl'inferiori ben definiti gli scopi da conseguire, sia loro
affidata tutta la responsabilità della riuscita, e non se ne
restringa in alcun modo la libertà di azione nella scelta dei
mezzi.
La responsabilità è un grande incitamento a operare e a porre
nell'adempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è
capaci; l'abitudine invece di aspettare che tutto sia regolato
dall'alto, anzi che educare e ritemprare il carattere, lo
infiacchisce".
La "nota preliminare" che accompagnò il successivo
Regolamento Generale dei 1912, dopo avere ribadito per i comandanti
di Legione il dovere "di lasciare a ciascuno dei propri
dipendenti libertà d'azione corrispondente alle attribuzioni ed
alle responsabilità di ognuno", introdusse norme che per la
prima volta accomunarono ai doveri del comandante le prerogative
morali del semplice carabiniere. Emergono infatti nella "nota
preliminare" i seguenti principi:
(...) "Uno stesso compito si può eseguire egualmente bene in
modi assai differenti, e perciò quello prescelto dall'inferiore non
deve essere censurato, purché sia razionale, quand'anche non sia
conforme al modo che si sarebbe preferito.
Nelle varie istruzioni ed operazioni il superiore oltre a
sviluppare negli inferiori il sentimento dell'iniziativa deve
ricordare che uno dei principali scopi cui deve tendere
l'educazione militare, è quello di inculcare la coscienza della
dignità personale, e del proprio valore come uomo e come soldato,
nonché la necessaria fiducia nei compagni e nei capi. Deprimere
tali sentimenti con parole o con atti, è fare uso riprovevole della
propria autorità.
Alla perseveranza il superiore deve aggiungere l'energia e
l'inflessibilità nell'esigere sempre e con lo stesso rigore
l'osservanza di quei principi e di quelle norme che all'inferiore
ha additate fin dal giorno in cui fu posto alla sua
dipendenza.
Ma ciò sempre con quella calma severa, che non minaccia mai, che
neppure perdona il poco zelo o la malavoglia, e che per la sua
costanza ed immutabilità ispira appunto profondo rispetto e fa
l'inferiore arrendevole per intimo convincimento.
La responsabilità è un grande incitamento ad operare ed a porre
nell'adempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è
capaci. Epperciò anche il semplice carabiniere deve essere
intimamente compreso che gli è personalmente ed unicamente
responsabile delle sua azioni individuali, sia in servizio che
fuori semizio e che egli, quale individuo pienamente cosciente,
deve sapersi dirigere e moderare senza l'intervento superiore, la
cui tutela, ove fosse resa necessaria, verrebbe a menomare la sua
personalità.
Nell'accertamento pertanto di infrazioni o di irregolarità
individuali, si dovrà evitare, in tesi generale, di far risalire la
responsabilità ai superiori dei manchevoli, tranne che Le mancanze
rilevate dimostrino evidente trascuratezza e men buono indirizzo
per parte dei superiori stessi.
Affinché il lavoro degli ufficiali e militari tutti produca buoni
frutti è necessario che sia fatto con lieto animo.
E ciò si ottiene quando il superiore nell'esigere dai sottoposti lo
scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima e di
riguardo; quando faccia in modo che vi sia varietà nelle
occupazioni, che queste abbiano scopi ben definiti e chiari, e
quando infine a ciascuno, entro la cerchia delle sue attribuzioni,
lasci campo di liberamente esercitare il proprio criterio.
A tale uopo converrà tener presente che l'affiatamento completo ed
il sentimento di devozione si ottengono solo quando il superiore
dimostri costantemente di immedesimarsi dei bisogni degli
inferiori; di preoccuparsi del loro benessere sostenendoli
paternamente, nel limite del giusto, nella lotta difficile ch'essi
quotidianamente incontrano per l'esatto adempimento dei loro
doveri".
I principi di cui sopra, stabiliti quasi alla vigilia del primo
Centenario dell'Arma, costituiscono un testo che sembra tradurre
l'eredità ideale raccolta nel corso di un secolo per trasmetterla
alle generazioni successive dei Carabinieri. Tali principi furono
infatti ricalcati nella "Premessa" al Regolamento del 11
Settembre 1953 e conservati sostanzialmente nella "Premessa"
di quello vigente, che così li conclude:
( .. ) "Affinché il lavoro degli ufficiali e dei loro
dipendenti sia fecondo di risultati positivi è necessario che sia
svolto con animo lieto, in un clima di serenità e comprensione. E
ciò si ottiene quando il superiore, nell'esigere dai sottoposti lo
scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima, di
fiducia e di riguardo; quando faccia in modo che vi sia verità nei
compiti, che questi abbiano scopi ben definiti e chiari; quando dia
a ciascuno, entro i limiti delle sue attribuzioni, libertà di
operare secondo il proprio criterio: invero, l'affiatamento
completo e il sentimento di solidarietà militare si ottengono
soltanto quando il superiore riesce ad esaltare le energie dei
dipendenti ed a sorreggere coloro che lavorano nel campo delle
responsabilità; a rendersi esatto conto dei loro lavoro e delle
difficoltà incontrate e superate, intervenendo soltanto se c'è
qualcosa da correggere o migliorare; ad immedesimarsi dei loro
bisogni ed a preoccuparsi del loro benessere; a sostenerli
paternamente nella difficile e nobile fatica quotidiana che essi
affrontano per l'adempimento del loro
dovere". |