MARESCIALLO
Termine derivato dall'antico
francese "mark-skalk" con il quale si
designava in origine il capo delle scuderie reali, carica onorifica
che assunse crescente importanza a partire dal secolo XII, sino a
designare i marescialli napoleonici e successivamente i marescialli
francesi della 1^ Guerra Mondiale. Nell'esercito sabaudo del XIII
secolo il maresciallo costituiva la più alta carica militare, dopo
quella di capitano generale riservata al sovrano.
Agli inizi del secolo scorso lo stesso termine, adottato nella
Gendarmeria francese per indicare il sottufficiale incaricato in
particolare degli alloggiamenti per la truppa, venne esteso alla
Gendarmeria piemontese ed accolto nel primo schema organico del
Corpo dei Carabinieri per designare il grado più elevato dei
sottufficiali. Il Regio Viglietto in data 9 agosto 1814 stabilì
infatti che la forza di detto Corpo comprendesse 4
"Marechàl des logis" a piedi e
13 a cavallo.
La denominazione francese venne corretta in quella di
"maresciallo d'alloggio" nel Regolamento di disciplina e di
servizio emanato il 30 giugno 1815, che disponeva, al capo III, la
dispensa dei marescialli d'alloggio dal "vitto in comune detto
ordinario " (v.
Ordinario). La categoria dei sottufficiali, chiamata
allora dei "bass'Uffiziali" si limitava ai marescialli d'alloggio
ed ai brigadieri. Solo nella tabella della forza del Corpo dei
Carabinieri allegata alle RR. Patenti del 17 novembre 1821 venne
menzionato il nuovo grado di maresciallo d'alloggio capo (e
precisamente 7 marescialli d'alloggio capi e 28 marescialli
d'alloggio nella specialità a piedi, mentre per quella a cavallo
l'organico si limitava a 21 marescialli d'alloggio).
Nella tabella della forza dei Carabinieri unita alle RR. Patenti
del 12 ottobre 1822 apparvero inclusi, unicamente per l'Arma a
piedi, 2 marescialli maggiori, che però non tornarono a figurare
nell'organico stabilito con le RR. Patenti 9 febbraio 1832 (8
marescialli d'alloggio capi e 40 marescialli d'alloggio per la
specialità a piedi, 15 marescialli d'alloggio per quella a
cavallo), il che fa ritenere che l'antecedente inserimento dei 2
marescialli maggiori fosse dovuto a decisione temporanea non
ufficiale, seguita poi dal loro collocamento a riposo. Tale ipotesi
è confermata dal fatto che solamente con il R. Brevetto 31 maggio
1836 venne ufficialmente istituito il grado di maresciallo
maggiore, limitandone il numero ad un solo elemento, appartenente
all'Arma a piedi.
Il R.D. 24 gennaio 1861, istitutivo delle 13 Legioni territoriali e
di quella Allievi, assegnò un maresciallo maggiore a ciascuna di
esse, per un totale di 14 unità, tutti dell'Arma a piedi, che il
R.D. 30 settembre 1873 elevò a 45, dei quali 34 con la carica di
comandanti di Sezione (v.
Sezione), attribuendo 7 marescialli maggiori anche
all'Arma a cavallo, tutti da destinare al comando delle
Sezioni.
In occasione della Prima Guerra Mondiale, il Decreto
Luogotenenziale n. 1191 del 3 settembre 1916 istituì il grado di
Aiutante di Battaglia da attribuire per merito di guerra,
considerandolo intermedio tra quello di maresciallo maggiore e di
aspirante ufficiale di complemento. Il distintivo del nuovo grado
era quello di maresciallo maggiore, modificato come risulta alla
voce "
Aiutante di Battaglia" (v.).
Altra importante innovazione nei compiti attribuiti ai marescialli
maggiori venne introdotta dalla legge 2 giugno 1936 n. 1225, che
istituì per essi le cariche speciali, specificate all'art. 7 come
appresso:
"I marescialli maggiori che, in
seguito a determinazione del Comandante Generale dell'Arma,
conseguono la nomina a:
-
comandante di
Sezione;
-
capo scrivano presso gli uffici
del Comando Generale dell'Arma, delle Divisioni e delle
Brigate;
-
capo scrivano presso gli uffici
della Scuola Centrale (comando, amministrazione, direzione degli
studi);
-
capo scrivano presso gli uffici
(comando, amministrazione, servizio) delle Legioni, reparti e
gruppi autonomi;
-
addetti alla Compagnia comando
legionale;
-
comandante di Plotone presso la
Scuola Centrale e la Legione Allievi Carabinieri;
-
comandante di Plotone scorta di
governatori: possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti
dei posti stabiliti complessivamente dall'organico per il grado di
maresciallo maggiore, fino al compimento del trentacinquesimo anno
di servizio, rinunciando al passaggio nel ruolo
territoriale".
Con legge 31 luglio 1954 n. 599 per
i marescialli maggiori che avessero raggiunto il limite di età per
la cessazione del servizio (58 anni se aiutanti di battaglia o
marescialli maggiori con carica speciale, 55 anni se marescialli
maggiori) venne creato il "ruolo speciale per mansioni
d'ufficio" al quale i predetti potevano essere trasferiti a
domanda, se giudicati meritevoli, continuando con tale incarico nel
servizio permanente.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre
1970 istituì per i marescialli maggiori dell'Esercito, compresi
quindi quelli dei Carabinieri, la qualifica di "aiutante"
stabilendo che venisse conferita con priorità, e senza ulteriore
valutazione, ai marescialli maggiori già nominati nelle cariche
speciali.
Con legge 10 marzo 1983 n. 212 è stata soppressa la locuzione
"d'alloggio" che accompagnava da sempre ciascuno dei tre
gradi di maresciallo.