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MANCANZE
CARATTERISTICHE
Delle infrazioni della disciplina
che possono essere commesse dai Carabinieri il vigente Regolamento
Generale dell'Arma tratta sotto la generica denominazione di
mancanze caratteristiche. Alle origini dell'Arma venivano
chiamate "mancamenti disciplinari". Nel corso secolare
della vita dell'Istituzione esse hanno formato costantemente
oggetto di attenta considerazione (v.
Disciplina) e di direttive severe quanto umane. La prima
elencazione completa delle infrazioni disciplinari punibili apparve
nel Regolamento Generale dell'Arma edito nel 1822, che così le
classificò negli artt. 563 e 564:
art. 563 : "I
doveri d'ogni individuo del Corpo, tanto in genere di servizio,
quanto in linea puramente militare, sono specificati nei diversi
articoli di questo regolamento; a maggior governo però vengono quì
appresso enumerati i diversi mancamenti, nei quali possono i
Carabinieri trascorrere, e su cui devesi dai superiori d'ogni grado
tenere stretta vigilanza, onde troncare nel suo principio ogni
germe di vizio non solo, ma anche il menomo abuso nei rispettivi
subordinati, e preservarli così dalle funeste conseguenze, cui li
trae spesso l'impunità d'una prima ancorché leggera
mancanza".
art. 564 : "Sono
considerati come mancamenti più o meno essenziali secondo le
circostanze, le qualità, ed il grado di chi li commette:
-
l'inesattezza ancorché non
maliziosa in qualche parte dell'eseguimento degli ordini e
regolamenti, la mancanza di zelo, la pigrizia e la poca volontà nel
servizio;
-
la trascuratezza nella tenuta e
proprietà, nella conservazione del vestiario e delle
armi;
-
il pernottare fuori della
caserma;
-
il ritardare o mancare alle
chiamate, ed altre prefisse per l'istruzione, il governo de'
cavalli, distribuzioni, e simili servizi di caserma;
-
l'allontanarsi oltre il limite
prefisso dalla propria caserma senza autorizzazione o giustificata
urgenza di servizio;
-
il frequentare sconvenienti
pratiche o compagnie, trattenersi nelle osterie, caffè e simili
luoghi pubblici oltre il dovere, e per solo oggetto di
gozzovigliare, eccedere nel bere o giuocarvi ancorché a giuochi non
proibiti [il Regolamento di disciplina e di servizio del 31 marzo
1815 stabiliva al n. 4 dell'art. 5: "qualora si ubriacassero, i
recidivi in questo abominevole vizio saranno alla terza volta
giudicati indegni di appartenere al Corpo; il contrarre
debiti"];
-
l'oltrepassare un permesso senza
autorizzazione;
-
deviare in qualunque circostanza
dalla strada prefissa, o ritardare, senza legittimo o constatato
impedimento, l'arrivo al luogo di destinazione;
-
l'alterco coi colleghi, e con
chiunque, anche estraneo al Corpo; l'intolleranza, e modi aspri, o
sconvenevoli verso chicchessia, e specialmente verso le
Autorità;
-
le indebite osservazioni in
servizio, il mormorarne, gli sconvenevoli propositi e
l'inobbedienza;
-
l'introdurre nella caserma senza
plausibile motivo persone estranee al Corpo, e specialmente se di
diverso sesso;
-
l'introduzione indebita, od il
traffico nella caserma di commestibili, vino, od altri oggetti
qualunque;
-
il commerciare, od esercire
mestiere qualunque;
-
l'amoreggiamento, la seduzione,
il matrimonio senza permesso;
-
il distrarre il fondo
d'ordinario, od una somma qualunque data in consegna;
-
i modi ingiusti contro i
detenuti;
-
la mancanza di
segretezza;
-
il ritardo nell'esecuzione degli
ordini e della richieste;
-
l'infrazione delle
punizioni;
-
l'inesattezza, alterazione nei
rapporti e specialmente nei processi verbali, e la trascuranza di
redigerli;
-
vendere le armi, ed effetti
d'ordinanza, od imprestarli, specialmente se a persone
estranee;
-
l'ingiustizia verso
gl'inferiori;
-
ed in una parola ogni
trasgressione ai doveri, ed al servizio, ogni parzialità,
imprudenza, mancanza di fermezza, e simili falli, e difetti, che,
senza costituire delitto, caratterizzano sfavorevolmente
l'individuo, soprattutto allorché è in essi
recidivo."
L'ammodernamento dei rapporti
sociali, inteso soprattutto come più elevato concetto della
personalità umana, ha via via sensibilmente ridotto la casistica
delle infrazioni disciplinari; mutando di conseguenza le specie
delle relative sanzioni (v.
Regolamenti Generali), senza però alterare il criterio
fondamentale della fermezza e della severità nel reprimerle. Il
titolo III - parte settima - del Regolamento vigente ("Mancanze
caratteristiche") recita infatti al n. 450: "I doveri
d'ogni militare dell'Arma sono specificati nei regolamenti in
vigore. Qualunque trasgressione ad essi costituisce una mancanza
che deve essere repressa. Per l'importanza e delicatezza dei
speciali compiti devoluti all'Arma, talune mancanze devono essere
però valutate e represse con criteri di maggiore severità, perché -
se non troncare appena affiorate - esse possono avere dannose
ripercussioni sull'andamento del servizio e gravi conseguenze per
l'avvenire degli stessi militari.
E perciò di tali mancanze si dovrà tenere particolarmente conto sia
per la concessione delle rafferme e sia nei giudizi
d'avanzamento". |
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