GENERALE DI DIVISIONE DEI
CARABINIERI
Già il Decreto Luogotenenziale 26
luglio 1917, concernente l' "Istruzione provvisoria per il
funzionamento del Comando Generale Carabinieri e dei comandi di
Gruppo di
Legioni" (v.) aveva previsto un tenente
generale, corrispondente al grado attuale di generale di Divisione,
oppure un maggiore generale quale Comandante in 2a dell'Arma, ma
solamente il R.D. 31 dicembre 1922 n. 1680 stabilì
esplicitamente nell'organico degli ufficiali dei Carabinieri un
generale di Divisione come titolare della carica di Comandante in
2a.
Allorché il 16 giugno 1936 vennero create due Divisioni dell'Arma -
la prima con la denominazione "Pastrengo" e sede a Milano,
la seconda con la denominazione "Podgora" e sede a Roma - i comandi
territoriali omonimi (v.
Divisione), aventi giurisdizione limitata alle province,
assunsero perciò l'appellativo di "Gruppo".
In data 24 gennaio 199 venne istituita la 3a Divisione
"Ogaden" con sede a Napoli.
Le attribuzioni dei generali di Divisione sono le seguenti, oltre
quelle che il Comandante Generale dell'Arma riterrà di affidare
loro di volta in volta:
-
esercitano il comando diretto
sulle
Brigate (v.) dipendenti e sovraintendono al regolare
andamento del servizi e della disciplina, nell'ambito della
rispettiva giurisdizione;
-
propongono al Comando Generale i
provvedimenti necessari per assicurare l'uniformità e
regolarità dei funzionamento dei dipendenti reparti dell'Arma e
tengono informato il Comando Generale stesso delle più importanti
questioni che si prospettano circa il loro andamento
generale;
-
dispongono i trasferimenti dei
sottufficiali e militari di truppa da uno all'altro dei
dipendenti comandi;
-
concedono le licenze agli
ufficiali generali comandanti di Brigata, ai comandanti di
Regione e ai comandanti degli istituti di reclutamento e di
istruzione dell'Arma, posti alle loro dipendenze;
-
esprimono giudizio inappellabile
sulle domande di ammissione degli aspiranti a concorrere
all'avanzamento a scelta e su quelle per l'ammissione al concorso
dei marescialli maggiori aspiranti alla nomina a cariche
speciali;
-
autorizzano la concessione delle
rafferme annuali a titolo di esperimento.
Ai fini dell'alta vigilanza,
visitano, quando ve ne sia motivo, i comandi dipendenti per
prendere conoscenza dell'attività e del rendimento degli ufficiali
e delle questioni di maggiore importanza e per regolare i rapporti
fra i comandi gerarchici sulla base delle pratiche esigenze del
servizio e delle rispettive competenze.
Il più anziano dei generali di Divisione assume la carica di Vice
Comandante Generale, sostituisce il Comandante Generale durante le
assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non
superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare
dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra
causa prevista dalle leggi. Può essere nuovamente nominato, per una
sola volta, al termine dei mandato (v.
Vice Comandante
Generale).