GRATIFICAZIONE (o
PREMIO)
L'erogazione di premi in danaro a
compenso di segnalate operazioni o di prestazioni straordinarie di
servizio venne sin dal 1815 applicata ai Carabinieri e ne troviamo
prima estesa notizia nella deliberazione adottata dall'Intendente
Generale di Torino in data 3 agosto di quell'anno (previa
approvazione del re) allo scopo di "animarli ad invigilare
colla maggiore attenzione su tutto ciò che può riflettere la
pubblica tranquillità".
Innanzitutto venne stabilita a favore di ogni sottufficiale o
carabiniere costretto a pernottare per servizio fuori della
residenza, un'indennità da corrispondere nella misura seguente: per
maresciallo d'alloggio a cavallo centesimi 70, per maresciallo
d'alloggio a piedi centesimi 60, per brigadiere a cavallo centesimi
60, per brigadiere a piedi centesimi 5O, per carabiniere a cavallo
centesimi 50, per carabiniere a piedi centesimi 40.
Per ciascuna delle seguenti operazioni di servizio si dispose
inoltre: la gratificazione di franchi 25 per la cattura di un
disertore, franchi 10 per l'esecuzione di un mandato d'arresto,
franchi 50 per l'arresto d'ogni individuo fuggito dalle galere,
franchi 5 giornalieri per scorta ai viaggiatori, franchi 3 per
l'assistenza a feste o balli, franchi 2 al giorno per assistenza
alle fiere e franchi i per l'assistenza ai teatri.
Alcuni anni dopo (1822) il primo Regolamento Generale dei
Carabinieri confermò le indennità di pernottamento sopra
specificate, così modificando i casi e la misura delle
gratificazioni, indipendentemente dalla eventualità di diverse
ricompense: per un disertore L. 25, per un renitente L. 5O, per un
fuggitivo dalle galere L. 5O, per l'arresto di un contumace
condannato alla galera perpetua L. 30, per un condannato a morte L.
40, da L. 6 a L. 30 per l'arresto d'un contumace secondo la pena
già inflittagli, ad eccezione della galera perpetua.
Il Regolamento Generale del 1892 variò le indennità ai carabinieri
in caso di scorte od assistenza, mantenendo pressoché invariata la
misura e la casistica delle gratificazioni (chiamate premi).
Con R.D. 31 dicembre 1922 venne disposto all'art. 29: "Ai
militari dell'Arma dei Carabinieri potranno essere concessi premi
per importante risultato di servizio. A tale scopo sarà istituito
un fondo di tre milioni nel bilancio del Ministero dell'Interno,
che ne stabilirà le norme di erogazione".
Nei decenni successivi e sino ai giorni nostri la concessione dei
premi si è ristretta nella generica motivazione che segue: "I
militari dell'Arma che si distinguono per zelo, operosità e
capacità nell'esecuzione di importanti operazioni di servizio,
possono essere segnalati superiormente - indipendentemente dalle
eventuali proposte di ricompense inoltrate in loro favore - per la
concessione di premi in danaro anche da parte del Ministero
dell'Interno".