FERMA E
RAFFERMA
Per i militari dell'Arma dei
Carabinieri - Viene oggi considerato ferma il periodo di
tempo necessario per dare ai cittadini chiamati alle armi una
buona istruzione ed educazione militare, tale da conservare in essi
- dopo il congedo - quel minimo di attitudine militare che ne
assicuri immediato utile impiego nell'eventualità di richiamo alle
armi.
In un passato ormai lontano, quando il reclutamento degli eserciti
era esclusivamente volontario, le ferme erano assai lunghe, per
l'interesse reciproco dei militari a garantirsi duratura
occupazione remunerata e dello Stato ad essere lungamente servito.
L'adozione della leva, cioè del servizio militare obbligatorio,
accorciò notevolmente la durata della ferma - ne diede esempio nel
1806 la Russia, che poteva così contare sulla rotazione delle
classi - e venne nel tempo stesso a creare il sistema delle forze
permanenti come scuola di addestramento, da integrare, in caso di
guerra, con la massa in congedo, già addestrata.
All'inizio del secolo XIX, nell'esercito del restaurato Regno
sardo-piemontese, la ferma era ancora di lunga durata, tanto che, a
breve distanza dalla creazione del Corpo dei Carabinieri, il
vincolo di servizio per i suoi componenti venne così confermato in
data 2 marzo 1815:
-
ferma di 12 anni per i nuovi
arruolati,
-
ferma di 10 anni per coloro che già
avevano prestato servizio nelle Regie truppe.
Si fissò inoltre un premio di
"ingaggio" di lire 150 per i Carabinieri della specialità a
piedi e di lire 350 per quelli a cavallo, sui quali ultimi pesava
il carico di concorrere all'acquisto del quadrupede.
Con il Regolamento Generale del 16 ottobre 1822 l'ingaggiamento fu
limitato a 10 anni, mantenendo inalterato il premio, ma vennero
così precisate le norme relative:
-
reclutamento del Corpo dei
Carabinieri formato con reclute volontarie dei Reggimenti di
Fanteria e Cavalleria delle Regie Armate con almeno 4 anni di
servizio (individui celibi o vedovi senza prole), cui il premio
veniva corrisposto dopo aver prestato 35 mesi di servizio
consecutivo nel Corpo;
-
reclutamento di individui
provenienti dai Reggimenti con meno di 4 anni di servizio o dalla
vita civile, i quali formavano la categoria di allievi
carabinieri, cui il premio veniva corrisposto per metà
all'arruolamento e per l'altra metà dopo la loro nomina a
carabiniere effettivo.
Il Regio Brevetto del 31 maggio 1836
lasciò inalterati il sistema di reclutamento, la durata della ferma
e la misura del premio - la lira manteneva allora stabile capacità
di acquisto - ma dispose che il premio di
assoldamento (v.), cioè d'ingaggio, venisse corrisposto
agli allievi carabinieri solamente dopo la nomina a carabiniere e
che al
riassoldamento(v.), cioè alla rafferma, contratto
per almeno cinque anni, si accompagnasse per i sottufficiali e
i carabinieri un soprassoldo annuo di L. 90 (militari a cavallo) e
di L. 54 (militari a piedi).
Con il dispaccio del Ministero della Guerra n. 17894-95 in data 14
novembre 1848 venne "chiarito" che nella ferma di 10 anni
andava computato anche il tempo trascorso dal militare dell'Arma
nella qualità di allievo carabiniere.
Una trattazione completa in materia di reclutamento per l'Esercito
si ebbe con la legge del 20 marzo 1854, che per i Carabinieri
ridusse la ferma d'ordinanza alla durata di otto
anni, stabilendo che gli allievi carabinieri, all'atto della
promozione a carabiniere, dovessero contrarre una nuova ferma,
cessando però l'obbligo di terminare la prima. Il R.D. 24 gennaio
1861 sulla riorganizzazione del Corpo dei Carabinieri, istitutivo
delle 13 Legioni territoriali, elevò il Deposito Allievi
Carabinieri di Torino al rango di Legione, che divenne così la 14'
(v.
Scuola Allievi) ed ebbe priorità di costituzione
rispetto a quelle territoriali.
In materia di riassoldamento (rafferma) l'art. 10 dei R.D. dei 7
luglio 1866 dispose che i militari dell'Arma dei Carabinieri
potessero essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento,
sempreché non avessero oltrepassato l'età di 40 anni. Con il
riassoldamento aveva inizio una nuova ferma di 5 anni, alla quale
andavano uniti i seguenti vantaggi:
-
un assegno sulla
massa individuale (v.) non minore di L. 200; - un
soprassoldo annuo di L. 300;
-
una pensione vitalizia di L. 300, a
decorrere dalla ferma ultimata.
Bisogna arrivare alla legge n. 1973
dei 14 giugno 1874 per registrare un riordinamento completo delle
rafferme. Venne infatti con essa stabilito:
-
(art. 1) la rafferma con premio
è di tre anni e vi possono aspirare: i militari di truppa che,
ultimata la ferma di anni 8, non abbiano oltrepassato l'età di anni
36; 40 se appartenenti all'Arma dei Carabinieri;
-
(art. 2) possono essere
ammessi:
- sino a 4 rafferme con premio, i sottufficiali dei
Carabinieri;
- sino a tre rafferme con premio, i sottufficiali di tutte le altre
Armi;
- sino a due rafferme con premio, i carabinieri non
sottufficiali;
- ad una sola rafferma con premio, tutti gli altri militari di
truppa;
-
(art. 3) la decorrenza della
rafferma comincia dopo l'effettivo compimento degli otto anni di
servizio;
-
(art. 4) il premio di rafferma è
di L. 150 annue ed il pagamento viene effettuato dalla Cassa
Militare a mezzo di cartelle del debito pubblico del
5%;
-
(art. 5) il militare raffermato
con premio, che cessa dal servizio, dopo compiuto una o più
rafferme con premio, riceverà dalla Cassa Militare un capitale in
cartelle del debito pubblico, 5%, la cui rendita sarà uguale ai
quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva
...".
La rafferma con premio era però
subordinata ai seguenti requisiti:
-
avere una costituzione fisica che
offrisse garanzie di poter continuare a prestare "un buon servizio
nell'Arma"
-
aver dato prove di buona condotta
morale e disciplinare;
-
avere l'istruzione necessaria per
poter disimpegnare le funzioni del proprio grado od impegno
speciale.
La durata della ferma dei
Carabinieri - fissata nel 1854 in otto anni - venne dal R.D. 19
luglio 1880 ridotta effettivamente ad anni cinque con la seguente
curiosa formulazione dell'art. 4:
"I Carabinieri Reali dovranno contrarre la ferma di anni 9, dei
quali ne passeranno 5 sotto le armi e 4 in congedo illimitato.
Quelli provenienti da un'altra Arma, qualora avessero prestato uno
o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro
nel Corpo dei Carabinieri Reali". (Qui va messo in rilievo
un lapsus del legislatore, che chiama Corpo quello che negli altri
articoli dello stesso provvedimento viene chiamato Arma dei
Carabinieri).
La medesima legge stabilì inoltre che i carabinieri, fossero o no
graduati, compiuti cinque anni di servizio sotto le armi e
qualunque fosse la loro provenienza, entro il limite d'età di 40
anni potessero essere ammessi a tre succ essive rafferme con
premio, al termine delle quali era concesso di rimanere in servizio
solo mediante rafferme annuali senza premio.
Tale complesso di norme fu modificato dalla circolare dei Ministero
della Guerra del 12 marzo 1889, che determinò, per la sopravvenuta
abolizione della Cassa militare, la capitalizzazione dei premi di
rafferma in cartelle di rendita a carico della istituita Cassa dei
depositi e dei prestiti.
La misura dei premi di rafferma venne modificata con la legge n.
315 dei 28 giugno 1891, che stabilì di elevare: da L. 150 a L. 200
annue (cioè a complessive L.600) il premio di prima rafferma, a L.
300 annue (quindi per un totale di L. 900) quello di seconda e
terza rafferma.
Con R.D. n. 381 dei 13 giugno 1895 la competenza a concedere le
rafferme con premio venne delegata dal Ministro della Guerra ai
Comandanti di Corpo d'Armata e, per l'Arma dei Carabinieri, al suo
Comandante Generale.
E' del 6 luglio 1911 la legge n. 684 che ridusse a tre anni la
ferma dei militari arruolati nell'Arma dei Carabinieri, portata
recentemente a quattro anni. Lo stesso provvedimento elevò da L.
300 a L. 400 il premio annuo della terza rafferma triennale. Con
disposizione transitoria ispirata all'equità la legge stabilì che i
militari dell'Arma già vincolati alla ferma di cinque anni fossero
tenuti a compierla, concedendo però ad essi la facoltà di chiedere
la prima rafferma triennale con premio se avessero compiuto tre
anni di servizio.
L'importo dei premi di rafferma venne ritoccato con Decreto
Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 che stabilì L. 1000 per la
prima rafferma, L. 2000 per la seconda e L. 3000 per la terza,
oltre ai conseguenti aumenti triennali della paga. La concessione
delle rafferme triennali tornò ad essere di competenza dei
Ministero della Guerra, quella delle ferme annuali fu demandata ai
comandi di Legione, ma il R.D. 9 novembre 1923 n. 2625 restituì
alla competenza dei Comandante Generale dell'Arma la concessione
delle rafferme triennali.
A cinque anni di distanza dal ritocco dei premi di rafferma, con il
R.D.L. n. 382 dei 2 aprile 1925 si ebbe addirittura la loro
inversione a partire dal 1° ottobre 1924: L. 3000 per la prima
rafferma triennale, L. 2000 per la seconda e L. 1000 per la
terza.
Con legge n. 295 del 31 maggio 1975 è stato disposto che ai
sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri che
contraggono la ferma di anni 3, venisse corrisposto un premio di
arruolamento, all'atto della nomina, di lire 250.000. Ai
sottufficiali e militari di truppa dell'Arma veniva corrisposto
all'atto del conseguimento della prima rafferma un premio di lire
350.000 ed al conseguimento della seconda un premio di lire
250.000.